Art. 867 c.o.m. — Provvedimenti di perdita del grado

Il provvedimento e' disposto con decreto ministeriale. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri la perdita del grado e' disposta con determinazione ministeriale per i militari in servizio e con determinazione del Comandante generale per i militari in congedo. Per i militari dichiarati interdetti, inabilitati o sottoposti all'amministrazione di sostegno la perdita del grado decorre dalla data di pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 421 del codice civile. Se la perdita del grado consegue a condanna penale, la stessa decorre dal passaggio in giudicato della sentenza.41 Nei casi di assunzione di servizio di cui all'articolo 864, la perdita del grado decorre dalla data di assunzione del servizio stesso. La perdita del grado decorre dalla data di cessazione dal servizio, ovvero, ai soli fini giuridici, dalla data di applicazione della sospensione precauzionale, se sotto tale data, risulta pendente un procedimento penale o disciplinare che si conclude successivamente con la perdita del grado, salvo che il militare sia stato riammesso in servizio:

  • a)per il decorso della durata massima della sospensione precauzionale, ai sensi dell'articolo 919, comma 1;
  • b)a seguito di revoca della sospensione precauzionale disposta dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 918, comma 2. Per tutti gli altri casi la perdita del grado decorre dalla data del decreto.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

41

La Corte Costituzionale con sentenza 19 ottobre - 15 dicembre 2016, n. 268 (in G.U. 1ª s.s. 21/12/2016, n. 51) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo nella parte in cui non prevede l'instaurarsi del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio per perdita del grado conseguente alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Testo vigente dal 22 dicembre 2016

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 268/2016

    Ha colpito questo articolo
    15 dicembre 2016

    Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 866, comma 1, 867, comma 3, e 923 del d.lgs. n. 66 del 2010, sollevate dai TAR Campania e Lombardia, le cui ordinanze sono immuni dalle lacune che avevano indotto la Corte a dichiarare inammissibile (per insufficiente determinazione dei termini del giudizio e carenza di motivazione) un'analoga questione riferita al solo art. 866 del d.lgs. n. 66 del 2010. Dalla motivazione degli stessi atti introduttivi si evince, tuttavia, che, tra le numerose cause di cessazione del rapporto di impiego dei militari enumerate dall'art. 923 del d.lgs. n. 66 del 2010, assume rilievo solo la perdita del grado, prevista dal comma 1, lett. i ), sicché ad essa deve essere circoscritto il giudizio della Corte. ( Precedente citato: sentenza n. 276 del 2013 ).

    Art. 866 c.o.m. · Art. 867 c.o.m.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 2010 al 22 dicembre 2016.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 19 ottobre - 15 dicembre 2016, n. 268 (in G.U. 1ª s.s. 21/12/2016, n. 51) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo nella parte in cui non prevede l'instaurarsi del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio per perdita del grado conseguente alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art867 · fonte del testo

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