Art. 923 c.o.m. — Cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego

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Il rapporto di impiego del militare cessa per una delle seguenti cause:

  • a)eta';
  • b)infermita';
  • c)non idoneita' alle funzioni del grado;
  • d)scarso rendimento;
  • e)domanda;
  • f)d'autorita';
  • g)applicazione delle norme sulla formazione;
  • h)transito nell'impiego civile;
  • i)perdita del grado;
  • l)per decadenza, ai sensi dell'articolo 898;
  • m)a seguito della perdita dello stato di militare, ai sensi dell'articolo 622.
  • m-bis)per infermita', a seguito di rinuncia al transito a domanda nell'impiego civile, secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 930. La cessazione dal servizio permanente d'autorita' e quella in applicazione delle norme sulla formazione si applicano soltanto agli ufficiali. Il provvedimento di cessazione dal servizio e' adottato con decreto ministeriale, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti. Se il provvedimento e' disposto a domanda, ne e' fatta menzione nel decreto. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri il provvedimento di cessazione dal servizio e' adottato con determinazione del Comandante generale, salvo i casi di cui al comma 1, lettere c), d), l) ed m), per i quali il relativo provvedimento e' adottato con determinazione ministeriale. Il militare cessa dal servizio, nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle predette cause, anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto procedimento si conclude successivamente con un provvedimento di perdita del grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa.

Testo in vigore dal 26 febbraio 2014 al 22 dicembre 2016

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 268/2016

    Ha colpito questo articolo
    15 dicembre 2016

    Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 866, comma 1, 867, comma 3, e 923 del d.lgs. n. 66 del 2010, sollevate dai TAR Campania e Lombardia, le cui ordinanze sono immuni dalle lacune che avevano indotto la Corte a dichiarare inammissibile (per insufficiente determinazione dei termini del giudizio e carenza di motivazione) un'analoga questione riferita al solo art. 866 del d.lgs. n. 66 del 2010. Dalla motivazione degli stessi atti introduttivi si evince, tuttavia, che, tra le numerose cause di cessazione del rapporto di impiego dei militari enumerate dall'art. 923 del d.lgs. n. 66 del 2010, assume rilievo solo la perdita del grado, prevista dal comma 1, lett. i ), sicché ad essa deve essere circoscritto il giudizio della Corte. ( Precedente citato: sentenza n. 276 del 2013 ).

    Art. 866 c.o.m. · Art. 867 c.o.m. · Art. 923 c.o.m.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 26 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 2010 al 26 febbraio 2014. 24 parole aggiunte.

aggiunto: m-bis) per infermita', a seguito di rinuncia al transito a domanda nell'impiego civile, secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 930. La cessazione dal servizio permanente d'autorita' e quella in applicazione delle norme sulla …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art923 · fonte del testo

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