Art. 894 c.o.m. — Incompatibilità professionali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 maggio 2010 al 20 febbraio 2020. Leggi il testo vigente →

La professione di militare e' incompatibile con l'esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali. E' altresi' incompatibile l'esercizio di un mestiere, di un'industria o di un commercio, la carica di amministratore, consigliere, sindaco o altra consimile, retribuita o non, in societa' costituite a fine di lucro.

Testo in vigore dal 8 maggio 2010 al 20 febbraio 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art894 · fonte del testo

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