Attivita' libero professionale del personale ((sanitario)) ((In deroga all'articolo 894, comma 1, ai medici e agli psicologi militari non sono applicabili le norme relative alle incompatibilita' inerenti all'esercizio delle attivita' libero professionali, nonche' alle limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale, fermo restando il divieto di svolgere attivita' che possono condizionarne l'esercizio delle funzioni o l'adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare o, in ogni caso, ledere il dovere di riservatezza riguardo alla divulgazione di notizie attinenti al servizio e, tra queste, le:))

  • a)((visite private agli iscritti di leva e il rilascio a loro di certificati di infermita' e di imperfezioni fisiche che possano dar luogo alla riforma;))
  • b)((attivita' di consulenza, certificazione o peritali di parte in procedimenti amministrativi o giudizi civili, penali o amministrativi in cui e' coinvolta l'amministrazione della difesa ovvero, per i medici militari del Corpo della Guardia di finanza, l'amministrazione di appartenenza;))
  • c)((attivita' di assistenza, consulenza o certificazione funzionali al superamento degli accertamenti fisio-psico-attitudinali nelle procedure di reclutamento.)) 1.1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2026, N. 74)). COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10. ((Ai medici militari e al personale militare del Corpo unico della Sanita' militare abilitato all'esercizio delle professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della salute e' consentito l'esercizio della libera professione intramuraria, alternativa all'extramuraria ove consentita ai sensi del comma 1, sulla base di convenzioni stipulate tra Ministero della difesa, Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, regioni o altre istituzioni sanitarie. Ferme restando le prioritarie attivita' di cui all'articolo 181, comma 3, la Sanita' militare assicura la gestione e il corretto esercizio dell'attivita' libero-professionale intramuraria che si svolge, al di fuori dell'orario di servizio, in volumi di prestazioni che non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti durante il servizio, e nei limiti di compatibilita' con gli speciali compiti e funzioni cui e' preposta, tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse con l'utilizzo dello strumento militare, come valutate dai competenti organismi militari sanitari e tecnici.)) ((Con riferimento alla libera professione intramuraria di cui al comma 1-ter, sono disciplinati nel regolamento:
  • a)i limiti di compatibilita' e le esigenze connesse con l'utilizzo dello strumento militare;
  • b)le varie modalita' di svolgimento di tale libera professione, inclusi i limiti di utilizzabilita' degli spazi e delle attrezzature dedicati all'attivita' istituzionale, garantendo la separazione delle attivita' in termini di orari, prenotazioni e modalita' di riscossione dei pagamenti;
  • c)i volumi delle prestazioni, le condizioni di esercizio, i criteri di erogazione e le priorita' di accesso riferiti alle attivita' di servizio e all'attivita' libero-professionale intramuraria, nonche' le relative modalita' di pubblicita' e informazione;
  • d)la definizione degli importi delle prestazioni e la tracciabilita' dei pagamenti in coerenza con le tariffe nazionali di riferimento del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
  • e)il monitoraggio dei tempi di attesa;
  • f)la prevenzione delle situazioni che determinano l'insorgenza di un conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale;
  • g)l'esclusione della possibilita' di svolgimento della libera professione di cui al comma 1-ter presso studi professionali;
  • h)le modalita' di accesso alle strutture militari.)) ((La Direzione della Sanita' militare provvede alla ricognizione degli spazi per lo svolgimento delle prestazioni libero-professionali di cui al comma 1-ter, nonche' dei sistemi e dei moduli organizzativi e tecnologici disponibili che consentono il controllo dei volumi prestazionali.)) ((Con riferimento alla ricognizione di cui al comma 1-quinquies, se non sono disponibili spazi adeguati, il Ministero della difesa puo' stipulare convenzioni con la Difesa servizi spa, enti pubblici e soggetti privati convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.))

Testo vigente dal 28 maggio 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 98/2023

    Ha colpito questo articolo
    18 maggio 2023

    La violazione del principio di eguaglianza non è invocabile quando la disposizione di legge di cui il rimettente chiede l’estensione si riveli derogatoria rispetto alla regola desumibile dal sistema normativo e, come tale, non sia estensibile ad altri casi, pena l’aggravamento anziché l’eliminazione dei difetti di incoerenza. (O . 231/2009 – mass. 33608; O. 344/2008; O. 178/2006 – mass. 30371; S. 206/2004 – mass. 28602; S. 383/1992 – mass.18676 ). In presenza di norme generali e di norme derogatorie, la funzione del giudizio di legittimità costituzionale – che normalmente consiste nel ripristino della disciplina generale, ove ingiustificatamente derogata da quella particolare – può, in taluni casi, realizzarsi tramite l’estensione di quest’ultima ad altre fattispecie, purché ispirate alla medesima ratio derogandi . Il legislatore, una volta riconosciuta l’esigenza di un’eccezione rispetto a una normativa più generale, infatti, non può esimersi, in mancanza di un giustificato motivo, dal realizzarne integralmente la ratio, senza per ciò stesso peccare di irrazionalità. ( Precedenti: S. 237/2020 – mass. 42820; S. 208/2019 – mass. 42925; S. 96/2008 – mass. 32266; S. 193/1997 – mass. 23381; S. 416/1996; S. 298/1994 – mass. 20969; O. 582/1988 – mass. 9249 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 210, comma 1, cod. ordin. militare, nella parte in cui non contempla, accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari tra i soggetti a cui, in deroga all’art. 894 del codice medesimo, non sono applicabili le norme sulle incompatibilità inerenti l’esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale. La disposizione censurata dal Consiglio di Stato, sez. seconda – che, in deroga al principio di esclusività del pubblico impiego e, in particolare, di quello militare, legittima la libera professione del personale sanitario militare, purché svolta al di fuori dell’orario e dell’impegno lavorativo e nel rispetto delle direttive impartite dall’amministrazione – viola il principio di uguaglianza poiché pone una limitazione soggettiva di tale facoltà in favore dei soli medici; la fattispecie degli psicologi militari risponde, infatti, alla medesima ratio derogandi e manca una giustificazione ragionevole e sufficiente a circoscrivere la norma censurata solamente ai primi).

    Art. 210 c.o.m.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 maggio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 25 maggio 2023 al 28 maggio 2026. 32 parole tolte, 521 parole aggiunte in 12 capoversi.

aggiunto: Attivita' libero professionale del personale sanitario In deroga all'articolo 894, comma 1, ai medici aggiunto: e agli psicologi militari non sono applicabili le norme relative alle incompatibilita' inerenti tolto: l'esercizio aggiunto: all'esercizio delle attivita' libero professionali, nonche' tolto: le aggiunto: alle limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il tolto: servizio aggiunto: Servizio sanitario nazionale, fermo restando il divieto di tolto: visitare privatamente gli aggiunto: svolgere attivita' che possono condizionarne l'esercizio delle funzioni o l'adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare o, in ogni caso, ledere il dovere di riservatezza riguardo alla divulgazione di notizie attinenti al servizio e, tra queste, le:

aggiunto: a) visite private agli iscritti di leva e tolto: di rilasciare loro aggiunto: il rilascio a loro di certificati di infermita' e di imperfezioni fisiche che possano dar luogo alla riformatolto: . 1.1. Nell'esercizio delle attivita' libero professionali di cui al comma 1, i medici militari non possono svolgere attivita'aggiunto: ;

aggiunto: b) attivita' di consulenza, certificazione o peritali di parte in aggiunto: procedimenti amministrativi o giudizi civili, penali o amministrativi in cui e' coinvolta tolto: l'Amministrazione aggiunto: l'amministrazione della difesa ovvero, per i medici militari del Corpo della Guardia di finanza, tolto: l'Amministrazione di appartenenza. aggiunto: l'amministrazione di appartenenza;

aggiunto: c) attivita' di assistenza, consulenza o certificazione funzionali al superamento degli accertamenti fisio-psico-attitudinali nelle procedure di reclutamento. 1.1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. aggiunto: 3 APRILE 2026, N. 74. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10aggiunto: . Ai medici militari e al personale militare del Corpo unico della Sanita' militare abilitato all'esercizio delle professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della salute e' consentito l'esercizio della libera professione intramuraria, alternativa all'extramuraria ove consentita ai sensi del comma 1, sulla base di convenzioni stipulate tra Ministero della difesa, Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, regioni o altre istituzioni sanitarie. Ferme restando le prioritarie attivita' di cui all'articolo 181, comma 3, la Sanita' militare assicura la gestione e il corretto esercizio dell'attivita' libero-professionale intramuraria che si svolge, al di fuori dell'orario di servizio, in volumi di prestazioni che non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti durante il servizio, e nei limiti di compatibilita' con gli speciali compiti e funzioni cui e' preposta, tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse con l'utilizzo dello strumento militare, come valutate dai competenti organismi militari sanitari e tecnici. Con riferimento alla libera professione intramuraria di cui al comma 1-ter, sono disciplinati nel regolamento:

aggiunto: a) i limiti di compatibilita' e le esigenze connesse con l'utilizzo dello strumento militare;

aggiunto: b) le varie modalita' di svolgimento di tale libera professione, inclusi i limiti di utilizzabilita' degli spazi e delle attrezzature dedicati all'attivita' istituzionale, garantendo la separazione delle attivita' in termini di orari, prenotazioni e modalita' di riscossione dei pagamenti;

aggiunto: c) i volumi delle prestazioni, le condizioni di esercizio, i criteri di erogazione e le priorita' di accesso riferiti alle attivita' di servizio e all'attivita' libero-professionale intramuraria, nonche' le relative modalita' di pubblicita' e informazione;

aggiunto: d) la definizione degli importi delle prestazioni e la tracciabilita' dei pagamenti in coerenza con le tariffe nazionali di riferimento del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

aggiunto: e) il monitoraggio dei tempi di attesa;

aggiunto: f) la prevenzione delle situazioni che determinano l'insorgenza di un conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale;

aggiunto: g) l'esclusione della possibilita' di svolgimento della libera professione di cui al comma 1-ter presso studi professionali;

aggiunto: h) le modalita' di accesso alle strutture militari. La Direzione della Sanita' militare provvede alla ricognizione degli spazi per lo svolgimento delle prestazioni libero-professionali di cui al comma 1-ter, nonche' dei sistemi e dei moduli organizzativi e tecnologici disponibili che consentono il controllo dei volumi prestazionali. Con riferimento alla ricognizione di cui al comma 1-quinquies, se non sono disponibili spazi adeguati, il Ministero della difesa puo' stipulare convenzioni con la Difesa servizi spa, enti pubblici e soggetti privati convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art210 · fonte del testo

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