È inammissibile, per insufficiente determinazione dei termini del giudizio e carenza di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 97, Cost., dell'art. 866, comma 1, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, che prevede la perdita del grado, senza giudizio disciplinare, a seguito di condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non colposo che comporti la pena accessoria della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle pene accessorie di cui all'art. 19, comma 1, nn. 2) e 6), c.p. Infatti, l'ordinanza di rimessione non contiene alcuni elementi essenziali per effettuare la comparazione tra la disposizione impugnata e il principio generale applicabile al pubblico impiego (ricavabile dall'art. 9 della l. n. 19 del 1990), richiamato come tertium comparationis , non essendo state indicate, tra l'altro, le ragioni per cui tale principio generale sarebbe di per sé applicabile agli appartenenti ai ruoli dell'Arma dei Carabinieri. Il giudice a quo , inoltre, ha solo genericamente richiamato l'orientamento sfavorevole della Corte costituzionale a quelle disposizioni che comportano l'automatica cessazione del rapporto di pubblico impiego a seguito di condanna penale, senza tener conto della recente evoluzione normativa in materia di reati contro la pubblica amministrazione, caratterizzata da una maggiore severità. Privo di motivazione, infine, è il richiamo ai parametri di cui agli artt. 4 e 35, Cost. - Sulla preclusione dello scrutinio a causa dell'insufficiente motivazione di taluni profili della censura e dell'incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, che compromettono l' iter logico argomentativo, v. le citate ordinanze nn. 174/2012 e 50/2011 e la citata sentenza n. 356/2010.
Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 35 cost. · Art. 97 cost.