Art. 861 c.o.m. — Cause di perdita del grado

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 maggio 2010 al 20 febbraio 2020. Leggi il testo vigente →

Il grado si perde per una delle seguenti cause:

  • a)dimissioni volontarie;
  • b)dimissioni d'autorita';
  • c)cancellazione dai ruoli;
  • d)rimozione all'esito di procedimento disciplinare;
  • e)condanna penale. Le dimissioni volontarie riguardano soltanto gli ufficiali. La perdita del grado, se non consegue all'iscrizione in altro ruolo, comporta che il militare e' iscritto d'ufficio nei ruoli dei militari di truppa, senza alcun grado. Per gli appartenenti ai ruoli dell'Arma dei carabinieri, la perdita del grado, se non consegue all'iscrizione in altro ruolo, comporta l'iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito italiano, senza alcun grado.

Testo in vigore dal 8 maggio 2010 al 20 febbraio 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art861 · fonte del testo

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