Obblighi di servizio degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare ((, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare)) 138 Gli allievi delle accademie militari all'atto dell'ammissione ai corsi sono vincolati a una ferma di tre anni. All'atto dell'ammissione al terzo anno di corso i frequentatori dei corsi normali dell'Accademia dell'Esercito italiano, della Marina militare ((, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita' militare)) sono vincolati a una ferma di nove anni che assorbe quella da espletare. 138 La ferma di cui al comma 2 e' elevata a:

  • a)dieci anni per gli iscritti a corsi di laurea di cinque anni di durata;
  • b)quindici anni per gli iscritti a corsi di laurea di sei anni di durata;
  • c)sedici anni per gli appartenenti al ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare. I frequentatori dei corsi normali delle accademie, se fruiscono delle eventuali proroghe per il completamento del ciclo formativo, sono vincolati a una ulteriore ferma di durata pari al periodo di proroga concesso. Gli ufficiali reclutati a nomina diretta del ruolo normale e gli ufficiali dei ruoli speciali, ammessi ai rispettivi corsi applicativi, al superamento dei corsi stessi sono vincolati a una ferma di cinque anni decorrente dall'inizio del corso ovvero dalla scadenza della precedente ferma. ((Gli ufficiali reclutati nel ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare a nomina diretta, all'atto dell'ammissione al corso formativo di cui all'articolo 738-quinquies, sono vincolati a una ferma di sette anni, decorrente dall'inizio del corso.)) 138 Gli ufficiali della Marina militare in servizio permanente effettivo, all'atto dell'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo contraggono il vincolo ad una ferma volontaria di quattordici anni; gli ufficiali che non portano a termine o non superano il corso di pilotaggio sono prosciolti dalla predetta ferma, salvo l'obbligo di completare la ferma precedentemente contratta. Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica militare, nonche' gli ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto nominati sottotenenti a seguito dell'apposito concorso sono vincolati a una ferma di quattordici anni dall'inizio del previsto corso finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare che assorbe la ferma precedentemente contratta. Gli ufficiali della Marina militare in servizio permanente effettivo ammessi a frequentare master di 2° livello o corsi formativi equivalenti in materie idro-oceanografiche sono vincolati a una ferma di dodici anni decorrente dalla data di inizio del corso stesso. Tale ferma assorbe quella gia' contratta e non opera nel caso di mancato superamento o dimissioni dal corso. Le ferme per dodici anni alle quali sono vincolati gli allievi o ufficiali piloti di complemento rimangono valide in caso di transito nei ruoli del servizio permanente effettivo. Gli obblighi di servizio degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono disciplinati dall'articolo 738.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74

138

con decorrenza dal 1 gennaio 2027

Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".

Testo vigente dal 28 maggio 2026

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 maggio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 20 febbraio 2020 al 28 maggio 2026. 2 parole tolte, 61 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: Obblighi di servizio degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare Gli allievi delle accademie militari all'atto dell'ammissione ai corsi sono vincolati a una … anno di corso i frequentatori dei corsi normali dell'Accademia dell'Esercito italiano, della Marina militare tolto: e dell'Aeronauticaaggiunto: , dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita' militare sono vincolati a una ferma di nove anni che assorbe quella da espletare. La ferma di cui al comma 2 e' elevata a:

… ferma di cinque anni decorrente dall'inizio del corso ovvero dalla scadenza della precedente fermaaggiunto: . Gli ufficiali reclutati nel ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare a nomina diretta, all'atto dell'ammissione al corso formativo di cui all'articolo 738-quinquies, sono vincolati a una ferma di sette anni, decorrente dall'inizio del corso. Gli ufficiali della Marina militare in servizio permanente effettivo, all'atto dell'ammissione ai corsi …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74

    Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art724 · fonte del testo

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