Art. 678 c.o.m. — Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari

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L'assunzione in servizio quale ufficiale ausiliario sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo della ferma o della rafferma e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Entro trenta giorni dal congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza, il rapporto di lavoro e' risolto. Agli ufficiali ausiliari si applicano le disposizioni dell'articolo 990. I periodi di servizio prestati quale ufficiale ausiliario sono valutati nei pubblici concorsi con un punteggio incrementale non inferiore a quello che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Per gli ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare sono previste riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per la partecipazione ai concorsi per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali a nomina diretta, di cui all'articolo 652. Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi di servizio e per gli ufficiali di complemento e gli ufficiali delle forze di completamento, che hanno prestato servizio senza demerito nell'Arma dei carabinieri sono previste riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri. Per gli ufficiali in ferma prefissata che hanno prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito nell'Arma dei carabinieri sono previste riserve fino al 40 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri Le disposizioni di cui all'articolo 1013 si applicano anche agli ufficiali ausiliari, che hanno prestato servizio senza demerito. La struttura ministeriale deputata all'inserimento dei volontari congedati nel mondo del lavoro svolge le attivita' di propria competenza anche a beneficio degli ufficiali ausiliari. Le riserve di posti di cui all'articolo 1014, si applicano anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.

Testo in vigore dal 8 maggio 2010 al 7 luglio 2017

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 678 c.o.m., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 8064/2026

    1 aprile 2026

    La frequentazione di scuole militari non costituisce titolo idoneo per accedere alla quota di riserva destinata a volontari in ferma breve "congedati senza demerito", la quale presuppone lo svolgimento di un servizio attivo nell'ambito dell'amministrazione militare, atteso che gli allievi di dette scuole, sebbene "militari in servizio" ai sensi dell'art. 878, comma 1, d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare), non possono essere impiegati in attività operative e contraggono, nel corso degli studi, una ferma che, se anche da ritenere "breve", è qualificata dall'art. 788 del medesimo codice come "speciale" e quindi non è equiparabile a quella derivante dallo svolgimento di attività militare attiva.

    Art. 678 c.o.m. · Art. 788 c.o.m. · Art. 878 c.o.m. · Art. 1014 c.o.m.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 307 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art678 · fonte del testo

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