Art. 603 c.o.m. — Autorizzazione di spesa per indennizzi al personale italiano esposto a particolari fattori di rischio

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Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui sono stoccati munizionamenti, nonche' al personale civile italiano nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, che abbiano contratto infermita' o patologie tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, ovvero al coniuge, al convivente, ai figli superstiti, ai genitori nonche' ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti in caso di decesso a seguito di tali patologie, e' autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascun anno del triennio 2008-2010. I termini e le modalita' per la corresponsione ai soggetti di cui al comma 1 ed entro il limite massimo di spesa ivi stabilito, delle misure di sostegno e tutela previste, sono disciplinati dal libro VII del regolamento. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, puo' essere utilizzata, fino all'importo massimo complessivo di euro 3 milioni, per l'effettuazione degli accertamenti sanitari e di carattere ambientale strumentali al riconoscimento della causa di servizio e all'attribuzione dell'elargizione. Il Ministero della difesa, di concerto con i Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze e della salute, provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure di cui al comma 2, che devono risultare nei limiti delle risorse stanziate sul capitolo 1331 dello stato di previsione del Ministero della difesa, per il triennio 2008-2010, ai sensi dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1. Cio' ai fini, nel caso di eventuali eccedenze di spesa, dell'adozione delle conseguenti correzioni per ricondurre la spesa complessiva entro i predetti limiti.

Testo in vigore dal 8 maggio 2010 al 26 febbraio 2011

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 603 c.o.m., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 1338/2026

    21 gennaio 2026

    Ai fini del riconoscimento dello "status" di soggetto equiparato alle vittime del dovere non è sufficiente la mera dipendenza dell'infermità contratta da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a "particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione di merito che, sulla base di un accertamento della "particolarità" affidato a mere clausole di stile, aveva riconosciuto lo status di soggetto equiparato a vittima del dovere ad un militare della Marina Mercantile, con mansioni di artificiere, in presenza di condizioni lavorative - esposizione a radiazioni non ionizzanti e a benzene - che, benché illegittime, erano comuni all'intera platea dei lavoratori assegnati alla medesima mansione).

    Art. 603 c.o.m. · Art. 1078 Testo unico ordinamento militare · Art. 1079 Testo unico ordinamento militare

    Rassegna di gennaio 2026, p. 95 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art603 · fonte del testo

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