Art. 1801 c.o.m. — Scatti per invalidità di servizio

Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermita' ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, pari al:

  • a)2,50 per cento dello stipendio per infermita' dalla I alla VI categoria;
  • b)1,25 per cento dello stipendio per infermita' dalla VII alla VIII categoria. 113
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

113

La Corte Costituzionale, con sentenza 10 gennaio - 9 febbraio 2024, n. 13 (in G.U. 1ª s.s. 14/02/2023, n. 7) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1801 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), limitatamente all'inciso «,in costanza di rapporto di impiego,»".

Testo vigente dal 15 febbraio 2024

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 13/2024

    Ha colpito questo articolo
    9 febbraio 2024

    Il principio di ragionevolezza è leso quando vi sia contraddittorietà tra la finalità perseguita dal legislatore e la norma espressa dalla disposizione censurata. (Precedente: S. 6/2019).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo in via parziale, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 1801 del d.lgs. n. 66 del 2010 che subordina il beneficio stipendiale previsto per i militari che abbiano contratto un’infermità dipendente da causa di servizio al fatto che il riconoscimento della suddetta dipendenza avvenga «, in costanza di rapporto di impiego,». L’inciso contenuto nella disposizione del codice ordin. militare, censurata dal TAR Campania, è irragionevole rispetto alla ratio della norma, risultando, invece, sufficiente che in costanza di rapporto di impiego sorga l’infermità. L’ulteriore condizione, per cui anche il riconoscimento della dipendenza di quest’ultima da causa di servizio debba avvenire nel medesimo periodo, aggiunge, infatti, un elemento estraneo e distonico rispetto alla ratio dell’attribuzione patrimoniale, che trova fondamento nel principio generale della compensazione dell’infermità; la stessa, peraltro, oltre a contraddire la natura certativa del procedimento che riconosce l’infermità, può comportare l’irragionevole conseguenza di negare il diritto a chi ne abbia maturato i presupposti costituivi sulla base di un fattore – la durata del procedimento amministrativo – che sfugge alla sua sfera di controllo e non attiene alle ragioni costitutive del diritto stesso). (Precedente: S. 195/2022).

    Art. 1801 c.o.m.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 15 febbraio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 2010 al 15 febbraio 2024.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 10 gennaio - 9 febbraio 2024, n. 13 (in G.U. 1ª s.s. 14/02/2023, n. 7) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1801 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), limitatamente all'inciso «,in costanza di rapporto di impiego,»".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1801 · fonte del testo

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