Art. 2197 c.o.m.
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Sino all'anno ((2033)), fatti salvi i concorsi gia' banditi o in via di espletamento, il reclutamento nel ruolo marescialli avviene, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 679, comma 1, in misura:
- a)non superiore al 70 per cento dei posti disponibili in organico mediante concorso pubblico;
- b)non inferiore al 30 per cento dei posti disponibili in organico mediante concorso interno, riservato agli appartenenti al ruolo dei sergenti e al ruolo dei volontari in servizio permanente, secondo quanto previsto dall'articolo 682, comma 5. Sino all'anno ((2033)), il limite di eta' per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, lettera b), e' elevato a 52 anni. I posti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 173. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 173. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo, comprese la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 APRILE 2016, N. 91.
Testo in vigore dal 28 agosto 2022 al 28 maggio 2026
