Art. 682 c.o.m. — Alimentazione dei ruoli dei marescialli

Il personale del ruolo dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare ((, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare)) reclutato tramite concorso pubblico contrae una ferma biennale ed e' immesso in ruolo al superamento del corso di formazione previsto all'articolo 760, comma 1. 138 Il personale reclutato tramite concorso interno e' immesso in ruolo al superamento di uno dei corsi previsti dall'articolo 760, commi 1 e 1-bis. I posti di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti in aumento al numero dei posti previsti alla lettera a) del medesimo articolo. Ai concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera a), possono partecipare:

  • a)i giovani che:
  • 1)sono riconosciuti in possesso della idoneita' agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialita' di assegnazione;
  • 2)non hanno compiuto il 26° anno di eta'. Per coloro che hanno gia' prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo e' elevato a 28 anni, qualunque grado rivestono;
  • 3)sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono entro l'anno solare in cui e' bandito il concorso o, se successivo, entro il temine previsto dal bando per la presentazione delle domande, fermo restando che, per il reclutamento delle professioni sanitarie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa;
  • b)gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, i volontari in ferma o i militari di leva in servizio che, alla data prevista dal bando:
  • 1)sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono entro l'anno solare in cui e' bandito il concorso o, se successivo, entro il temine previsto dal bando per la presentazione delle domande, fermo restando che, per il reclutamento delle professioni sanitarie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa;
  • 2)non hanno superato il ventottesimo anno di eta';
  • 3)non hanno riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;
  • 4)sono in possesso della qualifica non inferiore a «superiore alla media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni. Ai concorsi di cui all'articolo 679, comma l, lettera b), possono partecipare: 62
  • a)gli appartenenti al ruolo sergenti nel limite minimo del 30 per cento dei posti disponibili mediante:
  • 1)concorso per titoli, nel limite massimo del 50 per cento dei posti di cui all'alinea della presente lettera a), per i sergenti maggiori capo che alla data prevista nel bando di concorso: 1.1) non hanno superato il 48° anno di eta'; 1.2) hanno riportato nell'ultimo triennio in servizio permanente la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio corrispondente; 1.3) non hanno riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna nell'ultimo biennio; 1.4) sono in possesso del diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono entro l'anno solare in cui e' bandito il concorso o, se successivo, entro il temine previsto dal bando per la presentazione delle domande;
  • 2)concorso per titoli ed esami, nel limite minimo del 50 per cento dei posti di cui all'alinea della presente lettera a), per gli appartenenti al ruolo sergenti in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1.2), 1.3) e 1.4), che non hanno superato il (45°) anno di eta';
  • b)gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente nel limite massimo del 70 per cento dei posti disponibili, mediante concorso per titoli ed esami, che alla data prevista nel bando di concorso non hanno superato il 45° anno di eta', hanno compiuto (sette) anni di servizio di cui almeno (tre) in servizio permanente e sono in possesso dei requisiti di cui alla lettera a), numeri 1.2), 1.3) e 1.4). Per specifiche esigenze delle singole Forze armate ((e della Sanita' militare)), possono essere altresi' banditi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, concorsi per titoli ed esami per trarre, con il grado di maresciallo e corrispondenti, giovani: 138
  • a)in possesso di laurea definita con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i concorsi relativi al Corpo delle capitanerie di porto;
  • b)di eta' non superiore a 32 anni alla data indicata nel bando di concorso. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui ai commi 4, 5 e 5-bis, compresa la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto.
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 173

62

Il D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 173, ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera b)) che al comma 5 del presente articolo, nell'alinea "le parole «comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»".

D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74

138

con decorrenza dal 1 gennaio 2027

Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [....] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".

Testo vigente dal 28 maggio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Confronto con la versione in vigore dal 20 febbraio 2020 al 28 maggio 2026. 6 parole tolte, 12 parole aggiunte in 4 capoversi.

Il personale del ruolo dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare tolto: e dell'Aeronauticaaggiunto: , dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare reclutato tramite concorso pubblico contrae una ferma biennale ed e' immesso in …

… requisiti di cui ai numeri 1.2), 1.3) e 1.4), che non hanno superato iltolto: 45° aggiunto: (45°) anno di eta';

… nel bando di concorso non hanno superato il 45° anno di eta', hanno compiutotolto: sette aggiunto: (sette) anni di servizio di cui almenotolto: tre aggiunto: (tre) in servizio permanente e sono in possesso dei requisiti di cui alla lettera a), numeri 1.2), 1.3) e 1.4). Per specifiche esigenze delle singole Forze armate aggiunto: e della Sanita' militare, possono essere altresi' banditi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, concorsi per titoli ed esami per trarre, con il grado di maresciallo e corrispondenti, giovani:

b) di eta' non superiore a 32 anni alla data indicata nel bando di concorsotolto: . 6. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui ai commi 4, 5 …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74

    Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [....] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art682 · fonte del testo

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