Art. 2197-quater.1 c.o.m. — Disposizioni transitorie in materia di reclutamento interno straordinario nel ruolo dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
((Fino all'anno 2033, per specifiche esigenze delle Forze armate, possono essere banditi concorsi straordinari per titoli, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, per l'accesso al ruolo marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in favore del personale appartenente ai ruoli sergenti e volontari in servizio permanente della medesima Forza armata, in possesso dei seguenti requisiti:
- a)laurea a indirizzo tecnico-ingegneristico, informatico e sanitario;
- b)eta' non superiore a 52 anni;
- c)non aver riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna;
- d)non aver riportato, nell'ultimo biennio, una valutazione inferiore a "superiore alla media" o giudizio corrispondente.)) ((Il numero dei posti a concorso in applicazione del comma 1 non puo' superare il 20 per cento dell'entita' dei posti devoluta ai sergenti e ai volontari in servizio permanente ai sensi dell'articolo 2197, comma 1, lettera b).)) ((Il numero dei posti riservati di cui all'articolo 682, comma 5, lettere a) e b), e' ridotto in misura corrispondente al numero dei posti messi a concorso ai sensi del comma 1, rispettivamente in favore dei sergenti e dei volontari in servizio permanente.)) ((Le modalita' di svolgimento dei concorsi, compresi la tipologia e i criteri di valutazione dei titoli di merito, sono stabiliti dai rispettivi bandi.)) ((I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi nel ruolo marescialli con il grado di maresciallo o grado corrispondente e, con il medesimo grado, ove ritenuto indispensabile dalla Forza armata di appartenenza, sono tenuti a frequentare un corso di formazione della durata massima di tre mesi.))
Testo vigente dal 12 maggio 2026
