Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 febbraio 2014 al 15 giugno 2018. Leggi il testo vigente →

Al fine di favorire l'immissione in servizio permanente dei volontari in ferma, ((sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244)), fatti salvi i concorsi gia' banditi o in via di espletamento, il reclutamento nel ruolo marescialli avviene, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 679, in misura:

  • a)non superiore al 70% dei posti disponibili in organico, dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali;
  • b)non inferiore al 30% dei posti disponibili in organico, dagli appartenenti al ruolo sergenti e al ruolo dei volontari, in servizio permanente. Tali posti devono essere destinati nel limite di un terzo agli appartenenti al ruolo dei sergenti che abbiano riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di <<superiore alla media>> o giudizio corrispondente, fermi restando i requisiti previsti all'articolo 682, comma 5. I rimanenti posti sono devoluti ai volontari in servizio permanente con sette anni di servizio comunque prestato di cui almeno quattro in servizio permanente. I posti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa. (( In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera b), nel limite della riserva di posti ivi stabilita, a partire dal 2017, in presenza di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate, al fine di sopperire alle eventuali carenze organiche dei ruoli dei marescialli e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con decreto del Ministro della difesa possono essere stabiliti:
  • a)limiti di eta' non superiori a 45 anni per la partecipazione alle procedure concorsuali;
  • b)riserve di posti a favore di particolari categorie di personale militare in servizio permanente, con selezione tramite concorso per titoli ed esami;
  • c)permanenza minima nel ruolo di provenienza, sino ad un massimo di 5 anni;
  • d)diploma di istruzione secondaria di secondo grado, quale titolo di studio richiesto a tutti i partecipanti;
  • e)durata dei corsi per l'immissione in ruolo. A partire dall'anno 2020 e sino all'anno 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in presenza di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate, al fine di sopperire alle carenze organiche dei ruoli dei marescialli e comunque in misura non superiore al 50 per cento delle vacanze complessive, oltre alle procedure concorsuali avviate ai sensi del comma 1 e nei limiti delle riserve di posti previste per il personale di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 nonche' delle risorse finanziarie disponibili, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, possono essere banditi concorsi per titoli ed esami riservati ai sergenti con i seguenti requisiti:
  • a)anzianita' nel ruolo di almeno 10 anni;
  • b)possesso o conseguimento, entro l'anno scolastico in cui viene emesso il bando, di diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
  • c)eta' non superiore a 48 anni. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo, comprese la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto. )) Per le immissioni annuali nei ruoli dei marescialli, ((durante il periodo transitorio di cui al comma 1)), si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente rispetto alle dotazioni organiche.

Testo in vigore dal 26 febbraio 2014 al 15 giugno 2018

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 26 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 2010 al 26 febbraio 2014. 6 parole tolte, 383 parole aggiunte in 10 capoversi.

Al fine di favorire l'immissione in servizio permanente dei volontari in ferma, tolto: fino al 2020 aggiunto: sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, fatti salvi i concorsi gia' banditi o in via di espletamento, il reclutamento nel ruolo marescialli avviene, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 679, in misura:

… devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa. aggiunto: In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera b), nel limite della riserva di posti ivi stabilita, a partire dal 2017, in presenza di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate, al fine di sopperire alle eventuali carenze organiche dei ruoli dei marescialli e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con decreto del Ministro della difesa possono essere stabiliti:

aggiunto: a) limiti di eta' non superiori a 45 anni per la partecipazione alle procedure concorsuali;

aggiunto: b) riserve di posti a favore di particolari categorie di personale militare in servizio permanente, con selezione tramite concorso per titoli ed esami;

aggiunto: c) permanenza minima nel ruolo di provenienza, sino ad un massimo di 5 anni;

aggiunto: d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, quale titolo di studio richiesto a tutti i partecipanti;

aggiunto: e) durata dei corsi per l'immissione in ruolo. A partire dall'anno 2020 e sino all'anno 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in presenza di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate, al fine di sopperire alle carenze organiche dei ruoli dei marescialli e comunque in misura non superiore al 50 per cento delle vacanze complessive, oltre alle procedure concorsuali avviate ai sensi del comma 1 e nei limiti delle riserve di posti previste per il personale di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 nonche' delle risorse finanziarie disponibili, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, possono essere banditi concorsi per titoli ed esami riservati ai sergenti con i seguenti requisiti:

aggiunto: a) anzianita' nel ruolo di almeno 10 anni;

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

aggiunto: b) possesso o conseguimento, entro l'anno scolastico in cui viene emesso il bando, di diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

aggiunto: c) eta' non superiore a 48 anni. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo, comprese la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto. Per le immissioni annuali nei ruoli dei marescialli, tolto: sino al 2015 aggiunto: durante il periodo transitorio di cui al comma 1, si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente rispetto alle dotazioni organiche.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art2197 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari