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((...)) In deroga all'articolo 894, comma 1, ai medici militari non sono applicabili le norme relative alle incompatibilita' inerenti l'esercizio delle attivita' libero professionali, nonche' le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale, fermo restando il divieto di visitare privatamente gli iscritti di leva e di rilasciare loro certificati di infermita' e di imperfezioni fisiche che possano dar luogo alla riforma. ((1.1. Nell'esercizio delle attivita' libero professionali di cui al comma 1, i medici militari non possono svolgere attivita' peritali di parte in giudizi civili, penali o amministrativi in cui e' coinvolta l'Amministrazione della difesa ovvero, per i medici militari del Corpo della Guardia di finanza, l'Amministrazione di appartenenza.)) COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10.

Testo in vigore dal 20 febbraio 2020 al 25 maggio 2023

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 98/2023

    Ha colpito questo articolo
    18 maggio 2023

    La violazione del principio di eguaglianza non è invocabile quando la disposizione di legge di cui il rimettente chiede l’estensione si riveli derogatoria rispetto alla regola desumibile dal sistema normativo e, come tale, non sia estensibile ad altri casi, pena l’aggravamento anziché l’eliminazione dei difetti di incoerenza. (O . 231/2009 – mass. 33608; O. 344/2008; O. 178/2006 – mass. 30371; S. 206/2004 – mass. 28602; S. 383/1992 – mass.18676 ). In presenza di norme generali e di norme derogatorie, la funzione del giudizio di legittimità costituzionale – che normalmente consiste nel ripristino della disciplina generale, ove ingiustificatamente derogata da quella particolare – può, in taluni casi, realizzarsi tramite l’estensione di quest’ultima ad altre fattispecie, purché ispirate alla medesima ratio derogandi . Il legislatore, una volta riconosciuta l’esigenza di un’eccezione rispetto a una normativa più generale, infatti, non può esimersi, in mancanza di un giustificato motivo, dal realizzarne integralmente la ratio, senza per ciò stesso peccare di irrazionalità. ( Precedenti: S. 237/2020 – mass. 42820; S. 208/2019 – mass. 42925; S. 96/2008 – mass. 32266; S. 193/1997 – mass. 23381; S. 416/1996; S. 298/1994 – mass. 20969; O. 582/1988 – mass. 9249 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 210, comma 1, cod. ordin. militare, nella parte in cui non contempla, accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari tra i soggetti a cui, in deroga all’art. 894 del codice medesimo, non sono applicabili le norme sulle incompatibilità inerenti l’esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale. La disposizione censurata dal Consiglio di Stato, sez. seconda – che, in deroga al principio di esclusività del pubblico impiego e, in particolare, di quello militare, legittima la libera professione del personale sanitario militare, purché svolta al di fuori dell’orario e dell’impegno lavorativo e nel rispetto delle direttive impartite dall’amministrazione – viola il principio di uguaglianza poiché pone una limitazione soggettiva di tale facoltà in favore dei soli medici; la fattispecie degli psicologi militari risponde, infatti, alla medesima ratio derogandi e manca una giustificazione ragionevole e sufficiente a circoscrivere la norma censurata solamente ai primi).

    Art. 210 c.o.m.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 febbraio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 2016 al 20 febbraio 2020. 49 parole aggiunte.

aggiunto: ... In deroga all'articolo 894, comma 1, ai medici militari non sono applicabili le … loro certificati di infermita' e di imperfezioni fisiche che possano dar luogo alla riformaaggiunto: . 1.1. Nell'esercizio delle attivita' libero professionali di cui al comma 1, i medici militari non possono svolgere attivita' peritali di parte in giudizi civili, penali o amministrativi in cui e' coinvolta l'Amministrazione della difesa ovvero, per i medici militari del Corpo della Guardia di finanza, l'Amministrazione di appartenenza. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art210 · fonte del testo

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