Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012. Leggi il testo vigente →

[1]In deroga all'articolo 894, comma 1, ai medici militari, per le finalita' di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, non sono applicabilile norme relative alle incompatibilita' e al cumulo degli impieghi previste per il personale militare e per quello civile, nonche' le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale.

[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/09/2010, n. 209 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo in vigore dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 98/2023

    Ha colpito questo articolo
    18 maggio 2023

    La violazione del principio di eguaglianza non è invocabile quando la disposizione di legge di cui il rimettente chiede l’estensione si riveli derogatoria rispetto alla regola desumibile dal sistema normativo e, come tale, non sia estensibile ad altri casi, pena l’aggravamento anziché l’eliminazione dei difetti di incoerenza. (O . 231/2009 – mass. 33608; O. 344/2008; O. 178/2006 – mass. 30371; S. 206/2004 – mass. 28602; S. 383/1992 – mass.18676 ). In presenza di norme generali e di norme derogatorie, la funzione del giudizio di legittimità costituzionale – che normalmente consiste nel ripristino della disciplina generale, ove ingiustificatamente derogata da quella particolare – può, in taluni casi, realizzarsi tramite l’estensione di quest’ultima ad altre fattispecie, purché ispirate alla medesima ratio derogandi . Il legislatore, una volta riconosciuta l’esigenza di un’eccezione rispetto a una normativa più generale, infatti, non può esimersi, in mancanza di un giustificato motivo, dal realizzarne integralmente la ratio, senza per ciò stesso peccare di irrazionalità. ( Precedenti: S. 237/2020 – mass. 42820; S. 208/2019 – mass. 42925; S. 96/2008 – mass. 32266; S. 193/1997 – mass. 23381; S. 416/1996; S. 298/1994 – mass. 20969; O. 582/1988 – mass. 9249 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 210, comma 1, cod. ordin. militare, nella parte in cui non contempla, accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari tra i soggetti a cui, in deroga all’art. 894 del codice medesimo, non sono applicabili le norme sulle incompatibilità inerenti l’esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale. La disposizione censurata dal Consiglio di Stato, sez. seconda – che, in deroga al principio di esclusività del pubblico impiego e, in particolare, di quello militare, legittima la libera professione del personale sanitario militare, purché svolta al di fuori dell’orario e dell’impegno lavorativo e nel rispetto delle direttive impartite dall’amministrazione – viola il principio di uguaglianza poiché pone una limitazione soggettiva di tale facoltà in favore dei soli medici; la fattispecie degli psicologi militari risponde, infatti, alla medesima ratio derogandi e manca una giustificazione ragionevole e sufficiente a circoscrivere la norma censurata solamente ai primi).

    Art. 210 c.o.m.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art210 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari