Art. 210 c.o.m.
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Attivita' libero professionale del personale medico ((e paramedico)) In deroga all'articolo 894, comma 1, ai medici militari non sono applicabili le norme relative alle incompatibilita' inerenti l'esercizio delle attivita' libero professionali, nonche' le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale, fermo restando il divieto di visitare privatamente gli iscritti di leva e di rilasciare loro certificati di infermita' e di imperfezioni fisiche che possano dar luogo alla riforma. (( L'autorita' sanitaria militare da cui dipende l'organizzazione e il funzionamento di ciascuna struttura sanitaria, senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica e compatibilmente con le esigenze funzionali e di servizio, riconosce al personale medico e paramedico che vi opera e ne faccia richiesta, la facolta' di esercitare attivita' libero-professionali nell'ambito della struttura sanitaria stessa. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro il 30 settembre 2014, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri della salute, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalita' e i limiti per l'esercizio delle attivita' libero-professionali nell'ambito delle strutture sanitarie militari, anche apportando le necessarie modifiche al regolamento di cui all'articolo 1, comma 3. ))
Testo in vigore dal 26 febbraio 2014 al 29 gennaio 2016
