Art. 1919 c.o.m. — Disposizioni relative a singoli fondi previdenziali integrativi

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L'indennita' di cui all'articolo 1914 e' dovuta ai sottufficiali della Marina militare e dell'Aeronautica militare iscritti da almeno sei anni al pertinente fondo, i quali sono:

  • a)trasferiti nei ruoli dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato, con decorrenza dalla nomina a dipendente civile di ruolo;
  • b)nominati ufficiali ((...)) in servizio permanente effettivo, con decorrenza dalla nomina a ufficiale ((...)) in servizio permanente effettivo, salvo espressa rinuncia limitatamente ai soggetti di cui al comma 3. La disposizione di cui all'articolo 1917, si applica al personale di cui al comma 1 che, prima del compimento di sei anni di iscrizione al fondo, e':
  • a)trasferito nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione dello Stato;
  • b)nominato ufficiale ((...)) in servizio permanente effettivo, salvo espressa rinuncia limitatamente ai soggetti di cui al comma 3. I sottufficiali della Marina militare nominati ufficiali in servizio permanente possono chiedere, all'atto di iscrizione al pertinente fondo di previdenza ufficiali, che essa abbia effetto dalla data di iscrizione al pregresso fondo di previdenza sottufficiali previa rinuncia all'indennita' supplementare o alla restituzione dei relativi contributi. In tal caso, l'intero importo dei contributi versati, maggiorati degli interessi semplici maturati, viene trasferito al competente fondo di previdenza ufficiali. I proventi di cui all'articolo 1918 possono essere impiegati, nell'ambito della somma globale annua fissata al principio di ogni esercizio dal Ministro della difesa in relazione alle disponibilita' e ai risultati dei bilanci, per concedere sussidi da erogare a favore dei militari iscritti ai fondi di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere d) ed e), al verificarsi di gravi e documentate esigenze.

Testo in vigore dal 27 marzo 2012 al 1 gennaio 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 marzo 2012

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012. 6 parole tolte in 2 capoversi.

b) nominati ufficiali tolto: o sottufficialiaggiunto: ... in servizio permanente effettivo, con decorrenza dalla nomina a ufficiale tolto: o sottufficialeaggiunto: ... in servizio permanente effettivo, salvo espressa rinuncia limitatamente ai soggetti di cui al …

b) nominato ufficiale tolto: o sottufficialeaggiunto: ... in servizio permanente effettivo, salvo espressa rinuncia limitatamente ai soggetti di cui al …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1919 · fonte del testo

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