Art. 1917-bis c.o.m. — Trattamento previdenziale a seguito del passaggio tra ruoli

(( Il personale militare di cui all'articolo 1913 che transita tra ruoli e' iscritto al nuovo fondo di previdenza. Il diritto alla liquidazione dell'indennita' supplementare e' riconosciuto alla data di cessazione dal servizio computando il numero di anni complessivi di contribuzione al pertinente fondo nei diversi ruoli. 3. L'importo dell'indennita' supplementare e' a carico di ciascun fondo in quota proporzionale ai periodi di contribuzione)) 99

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 dicembre 2022, n. 197

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La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 653) che "Il diritto alle prestazioni di cui agli articoli 1914, 1917 e 1917-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo codice". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 654) che "Le disposizioni di cui ai commi da 651 a 653 si applicano anche a coloro per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta ancora pendente un giudizio o e' stata emessa sentenza non ancora passata in giudicato".

Testo vigente dal 1 gennaio 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 2021 al 1 gennaio 2023. 51 parole tolte, 31 parole aggiunte.

tolto: 1. A far data dall'entrata in vigore dei decreti legislativi 29 maggio 2017, nn. 94 e 95, il personale militare iscritto ai fondiaggiunto: Il personale militare di cui all'articolo 1913 che transita tra ruoli e' iscritto al nuovo fondo di previdenza tolto: con decorrenza dalla data di iscrizione al fondo di provenienza. L'intero importo dei contributi versati e' trasferito al pertinente fondo di destinazione. A tal fine, ilaggiunto: . Il diritto alla liquidazione dell'indennita' supplementare e' riconosciuto aggiunto: alla data di cessazione dal servizio computando il numero di anni complessivi di tolto: servizio prestato aggiunto: contribuzione al pertinente fondo nei diversi ruoliaggiunto: . 3. L'importo dell'indennita' supplementare e' a carico di ciascun fondo in quota proporzionale ai periodi di contribuzione

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 29 dicembre 2022, n. 197

    La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 653) che "Il diritto alle prestazioni di cui agli articoli 1914, 1917 e 1917-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo codice". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 654) che "Le disposizioni di cui ai commi da 651 a 653 si applicano anche a coloro per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta ancora pendente un giudizio o e' stata emessa sentenza non ancora passata in giudicato".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1917bis · fonte del testo

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