Art. 1916 c.o.m. — Contributi obbligatori degli iscritti

(( 1. Il personale di cui all'articolo 1913, comma 1, contribuisce obbligatoriamente ai fondi previdenziali ivi previsti in ragione delle percentuali di seguito stabilite, calcolate sull'80 per cento dello stipendio annuo lordo effettivamente percepito, comprensivo della tredicesima mensilita':

  • a)3 per cento, per i fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g);
  • b)2 per cento, per i fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere e) e g-bis))) 99 ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). 99 L'importo dei contributi dovuti dagli iscritti di cui all'articolo 1913, comma 2, e' versato mensilmente al fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri a cura dell'Amministrazione obbligata a corrispondere loro il trattamento economico di attivita' ai sensi dell'articolo 587. I contributi dovuti dal personale militare i cui assegni sono a carico di altre amministrazioni, sono versati al pertinente fondo secondo criteri e modalita' concordati con le singole amministrazioni interessate.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 dicembre 2022, n. 197

99

La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 654) che "Le disposizioni di cui ai commi da 651 a 653 si applicano anche a coloro per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta ancora pendente un giudizio o e' stata emessa sentenza non ancora passata in giudicato".

Testo vigente dal 1 gennaio 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 2012 al 1 gennaio 2023. 52 parole tolte, 77 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Il contributo obbligatorio in favore dei fondi previdenzialiaggiunto: 1. Il personale di cui all'articolo 1913, tolto: e' pari al 2 per cento dell'80 per cento aggiunto: comma 1, contribuisce obbligatoriamente ai fondi previdenziali ivi previsti in ragione delle percentuali di seguito stabilite, calcolate sull'80 per cento dello stipendio annuo lordo effettivamente percepito tolto: comprendente la Il contributo versato al fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri e' determinato nella misura del 4 per cento dell'80 per cento dello stipendio annuo lordo comprendente la tredicesima mensilita'...aggiunto: , comprensivo della tredicesima mensilita':

aggiunto: a) 3 per cento, per i fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g);

aggiunto: b) 2 per cento, per i fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere e) e g-bis) COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197. L'importo dei contributi dovuti dagli iscritti di cui all'articolo 1913, comma 2, e' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 29 dicembre 2022, n. 197

    La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 654) che "Le disposizioni di cui ai commi da 651 a 653 si applicano anche a coloro per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta ancora pendente un giudizio o e' stata emessa sentenza non ancora passata in giudicato".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1916 · fonte del testo

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