Art. 1919 c.o.m. — Disposizioni relative a singoli fondi previdenziali integrativi
Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.
Articolo abrogato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197.
Abrogato dal 1 gennaio 2023
Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.
Articolo abrogato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197.
Abrogato dal 1 gennaio 2023
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3 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 2012 al 1 gennaio 2023. 256 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: L'indennita' di cui all'articolo 1914 e' dovuta ai sottufficiali della Marina militare e dell'Aeronautica militare iscritti da almeno sei anni al pertinente fondo, i quali sono:
tolto: a) trasferiti nei ruoli dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato, con decorrenza dalla nomina a dipendente civile di ruolo;
tolto: b) nominati ufficiali... in servizio permanente effettivo, con decorrenza dalla nomina a ufficiale... in servizio permanente effettivo, salvo espressa rinuncia limitatamente ai soggetti di cui al comma 3. La disposizione di cui all'articolo 1917, si applica al personale di cui al comma 1 che, prima del compimento di sei anni di iscrizione al fondo, e':
tolto: a) trasferito nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione dello Stato;
tolto: b) nominato ufficiale... in servizio permanente effettivo, salvo espressa rinuncia limitatamente ai soggetti di cui al comma 3. I sottufficiali della Marina militare nominati ufficiali in servizio permanente possono chiedere, all'atto di iscrizione al pertinente fondo di previdenza ufficiali, che essa abbia effetto dalla data di iscrizione al pregresso fondo di previdenza sottufficiali previa rinuncia all'indennita' supplementare o alla restituzione dei relativi contributi. In tal caso, l'intero importo dei contributi versati, maggiorati degli interessi semplici maturati, viene trasferito al competente fondo di previdenza ufficiali. I proventi di cui all'articolo 1918 possono essere impiegati, nell'ambito della somma globale annua fissata al principio di ogni esercizio dal Ministro della difesa in relazione alle disponibilita' e ai risultati dei bilanci, per concedere sussidi da erogare a favore dei militari iscritti ai fondi di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere d) ed e), al verificarsi di gravi e documentate esigenze.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 29 dicembre 2022, n. 197
La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 654) che "Le disposizioni di cui ai commi da 651 a 653 si applicano anche a coloro per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta ancora pendente un giudizio o e' stata emessa sentenza non ancora passata in giudicato".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1919 · fonte del testo
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