Art. 1906 c.o.m. — Provvidenze a favore delle vittime di ordigni bellici in tempo di pace

Ai cittadini italiani divenuti invalidi a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate, e ai loro familiari, in caso di decesso, e' attribuito il trattamento di quiescenza di cui all'articolo 1886. Per il trattamento di pensione di cui al comma 1 trova applicazione la normativa prevista per i mutilati e gli invalidi per servizio. Il trattamento di pensione di cui al comma 1 e' esente dall'imposta sul reddito.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1906 · fonte del testo

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