Art. 1905 c.o.m. — Provvidenze alle vittime di incidenti causati da attività istituzionali delle Forze armate

Ai superstiti delle vittime di incidenti verificatisi nel corso o in conseguenza di attivita' operative e addestrative svolte dalle Forze armate sul territorio nazionale nell'adempimento di compiti assegnati, e' concessa un'elargizione nella misura di 51.645,69 euro, che spetta solo se la vittima o i suoi aventi causa non hanno in alcun modo concorso all'incidente con dolo o colpa grave. L'elargizione, che non esclude il risarcimento del maggior danno eventualmente dovuto, e' esente da imposte e non e' cumulabile con altre provvidenze corrisposte allo stesso titolo. L'elargizione e' corrisposta ai superstiti fiscalmente a carico nell'ordine di priorita':

  • a)coniuge e figli;
  • b)figli, in mancanza del coniuge;
  • c)genitori;
  • d)fratelli e sorelle, se conviventi. Fermo restando il predetto ordine, nell'ambito di ciascuna categoria, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile. Se a causa degli incidenti indicati nel comma 1 deriva un'invalidita' permanente, al danneggiato spetta un'anticipazione sulle somme delle quali l'Amministrazione della difesa risultera' debitrice. La misura dell'anticipazione e' stabilita in ragione del grado di invalidita' e del costo delle cure mediche, gia' effettuate o da effettuare, necessarie a limitare il danno. Agli invalidi, al coniuge superstite e ai figli delle vittime degli incidenti di cui al comma 1, se in possesso della cittadinanza italiana, si applicano le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68. Le modalita' di attuazione delle norme previste dal presente articolo sono stabilite nel regolamento.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1905 · fonte del testo

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