Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 2010 al 26 febbraio 2011. 247 parole tolte in 9 capoversi.
tolto: La speciale elargizione di cui agli articoli 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e 5, commi 1 e 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, e' corrisposta ai seguenti soggetti, che hanno contratto infermita' o patologie tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, riportando un'invalidita' permanente:
tolto: a) personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali svolte al di fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'autorita' gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente;
tolto: b) personale militare italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti;
tolto: c) personale militare italiano impiegato nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b). In caso di decesso a seguito delle patologie di cui al comma 1, la speciale elargizione di cui agli articoli 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e 5, comma 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, e' corrisposta, nell'ordine di priorita', a:
tolto: a) coniuge;
tolto: b) convivente;
tolto: c) figli superstiti;
tolto: d) genitori;
Mostra gli altri 1 capoversi cambiati
tolto: e) fratelli conviventi e a carico, se unici superstiti. I termini e le modalita' per il riconoscimento della causa di servizio e per la corresponsione di adeguati indennizzi in favore dei soggetti indicati nei commi 1 e 2, entro il limite massimo di spesa stabilito nell'articolo 603, sono disciplinati dal regolamento.