Art. 1378 c.o.m. — Autorità competenti a ordinare l'inchiesta formale

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La decisione di sottoporre un militare a inchiesta formale spetta alle seguenti autorita':

  • a)al Ministro della difesa se si tratti di:
  • 1)ufficiali generali o colonnelli o gradi corrispondenti;
  • 2)ufficiali o sottufficiali assegnati a enti, comandi e reparti di altra Forza armata;
  • 3)militari corresponsabili appartenenti alla stessa Forza armata, ma dipendenti da autorita' diverse;
  • 4)militari corresponsabili appartenenti a Forze armate diverse, anche quando ricorre l'ipotesi di connessione tra i fatti a loro ascritti;
  • b)al Capo di stato maggiore della difesa, nell'area di competenza, nei confronti del personale militare dipendente;
  • c)al Segretario generale della difesa o al Direttore nazionale degli armamenti, se militari, ovvero, quando gli stessi rivestono la qualifica dirigenziale civile, al Vice Segretario generale o al Vice direttore nazionale degli armamenti, nei confronti del personale militare dipendente, dell'area tecnico-amministrativa e dell'area tecnico-industriale;
  • d)ai Capi di stato maggiore, sul personale militare in servizio presso reparti e uffici dei rispettivi stati maggiori e organismi centrali di Forza armata;
  • d-bis)al Comandante del Comando operativo di vertice interforze, nell'area di competenza, nei confronti del personale militare dipendente;
  • e)al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri:
  • 1)per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
  • 2)per gli altri militari dell'Arma, se non provvedono le autorita' di cui alle lettere h) e i);
  • f)ai rispettivi comandanti di Forza armata, di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata o gradi corrispondenti, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare, nonche' agli alti comandanti della Marina militare, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio della Marina militare; ai comandanti territoriali di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti competenti in ragione del luogo di residenza dell'interessato se in congedo;
  • g)al comandante militare competente a provvedere per il sottufficiale o per il militare di truppa piu' elevato in grado o piu' anziano, se vi e' corresponsabilita' tra sottufficiali o i militari di truppa della stessa Forza armata dipendenti da comandanti militari diversi o residenti in territori di competenza di diversi comandanti militari territoriali, tra quelli sopra considerati;
  • h)ai rispettivi comandanti di vertice, di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata, per gli ispettori e i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri in servizio, o in caso diverso o in mancanza di tale dipendenza, ai comandanti territoriali di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata competenti in ragione del luogo di residenza dell'interessato;
  • i)ai rispettivi comandanti di corpo per gli appuntati e carabinieri in servizio, o in caso diverso o in mancanza di tale dipendenza, al comandante territoriale di corpo competente in ragione del luogo di residenza dell'interessato. In caso di corresponsabilita' tra piu' appuntati e carabinieri provvede il comandante di corpo del piu' elevato in grado o del piu' anziano. In caso di corresponsabilita' con militari di altre Forze armate si provvede ai sensi della lettera g).

Testo in vigore dal 23 giugno 2023 al 28 maggio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 giugno 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 2022 al 23 giugno 2023. 2 parole tolte, 29 parole aggiunte.

c) al Segretario generale della difesatolto: , se militare aggiunto: o al Direttore nazionale degli armamenti, se militari, ovvero, quando gli stessi rivestono la qualifica dirigenziale civile, al Vice Segretario generale o al Vice direttore nazionale degli armamenti, nei confronti del personale militare dipendenteaggiunto: , dell'area tecnico-amministrativa e aggiunto: dell'area tecnico-industriale;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1378 · fonte del testo

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