La decisione di sottoporre l'ufficiale ad inchiesta formale spetta:

  • a)al capo della polizia di propria iniziativa o su proposta del generale ispettore del Corpo, per gli ufficiali di grado non superiore a quello di tenente colonnello;
  • b)al Ministro, su proposta del capo della polizia, per gli ufficiali dei gradi di generale e colonnello. Il Ministro puo', in ogni caso, per qualsiasi ufficiale ordinare direttamente l'inchiesta. L'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare.

Testo vigente dal 26 aprile 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art52 · fonte del testo

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