Art. 1378 c.o.m. — Autorità competenti a ordinare l'inchiesta formale

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La decisione di sottoporre un militare a inchiesta formale spetta alle seguenti autorita' militari:

  • a)al Ministro della difesa se si tratti di:
  • 1)ufficiali generali o colonnelli o gradi corrispondenti;
  • 2)ufficiali o sottufficiali assegnati a enti, comandi e reparti di altra Forza armata;
  • 3)piu' ufficiali corresponsabili della stessa Forza armata, ma dipendenti da autorita' diverse;
  • 4)militari corresponsabili appartenenti a Forze armate diverse, anche quando ricorre l'ipotesi di connessione tra i fatti a loro ascritti;
  • b)al Capo di stato maggiore della difesa nei confronti del personale militare dipendente dell'area tecnico-operativa;
  • c)al Segretario generale della difesa, se militare, nei confronti del personale militare dipendente dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale;
  • d)ai Capi di stato maggiore, se si tratti di personale militare dipendente in servizio nella corrispondente Forza armata, se non provvede l'autorita' di cui alla lettera f);
  • e)al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri:
  • 1)per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
  • 2)per gli altri militari dell'Arma, se non provvedono le autorita' di cui alle lettere h) e i);
  • f)ai rispettivi alti comandanti di Forza armata, di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata o gradi corrispondenti, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in servizio; in caso diverso o se manca tale dipendenza, ai comandanti territoriali di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti competenti in ragione del luogo di residenza dell'interessato;
  • g)al comandante militare competente a provvedere per il sottufficiale o il volontario piu' elevato in grado o piu' anziano, se vi e' corresponsabilita' tra sottufficiali della stessa Forza armata dipendenti da comandanti militari diversi o residenti in territori di competenza di diversi comandanti militari territoriali, tra quelli sopra considerati;
  • h)ai rispettivi comandanti di vertice, di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata, per gli ispettori e i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri in servizio, o in caso diverso o in mancanza di tale dipendenza, ai comandanti territoriali di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata competenti in ragione del luogo di residenza dell'interessato;
  • i)ai rispettivi comandanti di corpo per gli appuntati e carabinieri in servizio, o in caso diverso o in mancanza di tale dipendenza, al comandante territoriale di corpo competente in ragione del luogo di residenza dell'interessato. In caso di corresponsabilita' tra piu' appuntati e carabinieri provvede il comandante di corpo del piu' elevato in grado o del piu' anziano. In caso di corresponsabilita' con militari di altre Forze armate si provvede ai sensi della lettera g).

Testo in vigore dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1378 · fonte del testo

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