Art. 69 c.a.d. — Riuso delle soluzioni e standard aperti

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Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l'obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprieta' delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto e' previsto, ove possibile, che i programmi ed i servizi ICT appositamente sviluppati per conto e a spese dell'amministrazione siano conformi alle specifiche tecniche di SPC definite da AgID.

Testo in vigore dal 14 settembre 2016 al 27 gennaio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 settembre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 25 gennaio 2011 al 14 settembre 2016. 151 parole tolte, 49 parole aggiunte.

Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di aggiunto: soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno tolto: obbligo di darli in formato sorgente, completi della documentazione disponibile aggiunto: l'obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni tolto: che li richiedono e che aggiunto: o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni aggiunto: di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprieta' delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto e' previstoaggiunto: , ove possibile, che i programmi aggiunto: ed i servizi ICT appositamente sviluppati per conto e a spese dell'amministrazione siano tolto: facilmente portabili su altre piattaforme e conformi alla definizione e regolamentazione effettuata da DigitPA, ai sensi dell'articolo 68, comma 2. Le pubbliche amministrazioni inseriscono, nei contratti per l'acquisizione di programmi informatici o di singoli moduli, di cui al comma 1, clausole che garantiscano il diritto di disporre dei programmi ai fini del riuso da parte della medesima o di altre amministrazioni. Nei contratti di acquisizione di programmi informatici sviluppati per conto e a spese delle amministrazioni, le stesse possono includere clausole, concordate con il fornitore, che tengano conto delle caratteristiche economiche ed organizzative di quest'ultimo, volte a vincolarlo, per un determinato lasso di tempo, a fornire, su richiesta di altre amministrazioni, servizi che consentono il riuso dei programmi o dei singoli moduli. Le clausole suddette definiscono le condizioni da osservare per la prestazione dei servizi indicati aggiunto: conformi alle specifiche tecniche di SPC definite da AgID.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art69 · fonte del testo

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