Art. 68 c.a.d. — Analisi comparativa delle soluzioni

Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicita' e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralita' tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

  • a)software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;
  • b)riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;
  • c)software libero o a codice sorgente aperto;
  • d)software fruibile in modalita' cloud computing;
  • e)software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;
  • f)software combinazione delle precedenti soluzioni. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di procedere all'acquisto, secondo le procedure di cui al codice di cui al decreto legislativo ((n. 50 del 2016)), effettuano una valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri:
  • a)costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto;
  • b)livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonche' di standard in grado di assicurare l'interoperabilita' e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione;
  • c)garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformita' alla normativa in materia di protezione dei dati personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di software acquisito. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti motivatamente l'impossibilita' di accedere a soluzioni gia' disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, e' consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma e' effettuata secondo le modalita' e i criteri definiti dall'AgID. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)). COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. 28
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179

28

Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l'art. 61, comma 2, lettera d)) che l'espressione «chiunque» ovunque ricorra, si intende come «soggetti giuridici».

Testo vigente dal 27 gennaio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 gennaio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 14 settembre 2016 al 27 gennaio 2018. 197 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.

f) software combinazione delle precedenti soluzioni. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di procedere all'acquisto, secondo le procedure di cui al codice di cui al decreto legislativo tolto: 12 aprile 2006 n. 163 aggiunto: n. 50 del 2016, effettuano una valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri:

… 26 AGOSTO 2016, N. 179. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. tolto: Agli effetti del presente Codice legislativo si intende per:

tolto: a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;

tolto: b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche: 1)sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalita' commerciali, in formato disaggregato;

tolto: 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;

tolto: 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione, salvo i casi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, e secondo le tariffe determinate con le modalita' di cui al medesimo articolo. PERIODO SOPPRESSO aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. tolto: 18 MAGGIO 2015 aggiunto: 13 DICEMBRE 2017, N. tolto: 102. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2015, N. 102 aggiunto: 217. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art68 · fonte del testo

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