Art. 68 c.a.d. — Analisi comparativa delle soluzioni

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((1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;c) software libero o a codice sorgente aperto; d) software combinazione delle precedenti soluzioni. Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico dimostri l'impossibilita' di accedere a soluzioni open source o gia' sviluppate all'interno della pubblica amministrazione ad un prezzo inferiore, e' consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma e' effettuata secondo le modalita' e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresi' parere circa il loro rispetto)) Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche, quando possibile modulari, basate sui sistemi funzionali resi noti ai sensi dell'articolo 70, che assicurino l'interoperabilita' e la cooperazione applicativa e consentano la rappresentazione dei dati e documenti in piu' formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano motivate ed eccezionali esigenze. Le amministrazioni pubbliche comunicano tempestivamente al DigitPA l'adozione delle applicazioni informatiche e delle pratiche tecnologiche, e organizzative,adottate, fornendo ogni utile informazione ai fini della piena conoscibilita' delle soluzioni adottate e dei risultati ottenuti, anche per favorire il riuso e la piu' ampia diffusione delle migliori pratiche. Per formato dei dati di tipo aperto si intende un formato dati reso pubblico e documentato esaustivamente. Il DigitPA istruisce ed aggiorna, con periodicita' almeno annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni e delle modalita' di trasferimento dei formati.

Testo in vigore dal 12 agosto 2012 al 19 dicembre 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 agosto 2012

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 2011 al 12 agosto 2012. 97 parole tolte, 107 parole aggiunte in 6 capoversi.

aggiunto: 1. Le pubbliche amministrazionitolto: , nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, acquisiscono, secondo le procedure previste dall'ordinamento, programmi informatici aggiunto: acquisiscono programmi informatici o parti di essi a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

tolto: a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente;

tolto: b) riuso di programmi informatici, aggiunto: a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;b) riutilizzo di software o parti di tolto: essi, aggiunto: esso sviluppati per conto tolto: e a spese della medesima o di altre amministrazioni;

tolto: c) acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;

tolto: d) acquisizione di programmi informatici appartenenti alla categoria del aggiunto: della pubblica amministrazione;c) software libero o a codice sorgente aperto;

tolto: e) acquisizione mediante combinazione delle modalita' di cui alle lettere da a) a d). aggiunto: d) software combinazione delle precedenti soluzioni. Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico dimostri l'impossibilita' di accedere a soluzioni open source o gia' sviluppate all'interno della pubblica amministrazione ad un prezzo inferiore, e' consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma e' effettuata secondo le modalita' e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresi' parere circa il loro rispetto Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art68 · fonte del testo

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