Art. 61 c.a.d. — Delocalizzazione dei registri informatici
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 settembre 2016 al 27 gennaio 2018. Leggi il testo vigente →
((...)) i pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformita' alle disposizioni del presente codice, secondo le regole tecniche stabilite dall'articolo 71, nel rispetto delle normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile. In tal caso i predetti registri possono essere conservati anche in luogo diverso dall'Ufficio territoriale competente.
Testo in vigore dal 14 settembre 2016 al 27 gennaio 2018
