Art. 5 c.a.d. — Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche

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Le pubbliche amministrazioni centrali possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di prestatori di servizi di pagamento per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito o prepagate e di ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile. Il prestatore dei servizi di pagamento che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata oppure le contabilita' speciali interessate. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed i Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito DigitPA sono individuate le operazioni di pagamento interessate dai commi 1 e 2, i tempi da cui decorre la disposizione di cui al comma 1, le relative modalita' per il riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, nonche' il modello di convenzione che il prestatore di servizi di pagamento deve sottoscrivere per effettuare il servizio. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti al principio di cui al comma 1.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35

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Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto (con l'art. 6-ter, comma 2) che " Gli obblighi introdotti per le amministrazioni pubbliche con le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Testo in vigore dal 7 aprile 2012 al 19 dicembre 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

12 versioni dal 2005

2005oggi
  1. 13 gennaio 2024 — oggiin vigoreper 3 anni
  2. 7 novembre 2021 — 13 gennaio 2024per 2 anni
  3. 17 luglio 2020 — 7 novembre 2021per un anno
  4. 31 dicembre 2019 — 17 luglio 2020per 7 mesi
  5. 27 ottobre 2019 — 31 dicembre 2019per 2 mesi
  6. 13 febbraio 2019 — 27 ottobre 2019per 9 mesi
  7. 27 gennaio 2018 — 13 febbraio 2019per un anno
  8. 14 settembre 2016 — 27 gennaio 2018per un anno
  9. 19 dicembre 2012 — 14 settembre 2016per 4 anni
  10. 7 aprile 2012 — 19 dicembre 2012per 9 mesi
  11. 25 gennaio 2011 — 7 aprile 2012per un anno
  12. 16 maggio 2005 — 25 gennaio 2011testo originarioper 6 anni

Che cosa è cambiato dal 7 aprile 2012

Confronto con la versione in vigore dal 25 gennaio 2011 al 7 aprile 2012. 37 parole tolte.

Le pubbliche amministrazioni tolto: consentono, sul territorio nazionale, l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, fatte salve le attivita' di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Le pubbliche amministrazioni centrali possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35

    Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto (con l'art. 6-ter, comma 2) che " Gli obblighi introdotti per le amministrazioni pubbliche con le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art5 · fonte del testo

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