Art. 5 c.a.d. — Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche

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A decorrere dal 30 giugno 2007, le pubbliche amministrazioni centrali con sede nel territorio italiano consentono l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Testo in vigore dal 16 maggio 2005 al 25 gennaio 2011

Norme correlate

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Versioni nel tempo

12 versioni dal 2005

2005oggi
  1. 13 gennaio 2024 — oggiin vigoreper 3 anni
  2. 7 novembre 2021 — 13 gennaio 2024per 2 anni
  3. 17 luglio 2020 — 7 novembre 2021per un anno
  4. 31 dicembre 2019 — 17 luglio 2020per 7 mesi
  5. 27 ottobre 2019 — 31 dicembre 2019per 2 mesi
  6. 13 febbraio 2019 — 27 ottobre 2019per 9 mesi
  7. 27 gennaio 2018 — 13 febbraio 2019per un anno
  8. 14 settembre 2016 — 27 gennaio 2018per un anno
  9. 19 dicembre 2012 — 14 settembre 2016per 4 anni
  10. 7 aprile 2012 — 19 dicembre 2012per 9 mesi
  11. 25 gennaio 2011 — 7 aprile 2012per un anno
  12. 16 maggio 2005 — 25 gennaio 2011testo originarioper 6 anni

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art5 · fonte del testo

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