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Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono ((...)) mediante l'utilizzo della posta elettronica ((o in cooperazione applicativa)); esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:

  • a)sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
  • b)ovvero sono dotate di ((segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445));
  • c)ovvero e' comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71;
  • d)ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. (( Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono ad istituire e pubblicare nell'Indice PA almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. La pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati. ))

Testo in vigore dal 25 gennaio 2011 al 19 dicembre 2012

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Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 25 gennaio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 14 maggio 2006 al 25 gennaio 2011. 50 parole tolte, 56 parole aggiunte in 5 capoversi.

Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono tolto: di normaaggiunto: ... mediante l'utilizzo della posta elettronica aggiunto: o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:

b) ovvero sono dotate di tolto: protocollo informatizzato aggiunto: segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. tolto: Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice le pubbliche amministrazioni centrali provvedono a:

tolto: a) istituire aggiunto: Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono ad istituire e pubblicare nell'Indice PA almeno una casella di posta elettronica tolto: istituzionale ed una casella di posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, aggiunto: certificata per ciascun registro di protocollotolto: ;

tolto: b) utilizzare la posta elettronicaaggiunto: . La pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendentitolto: , aggiunto: la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art47 · fonte del testo

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