Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Il documento puo' essere, altresi', reso disponibile previa comunicazione delle modalita' di accesso telematico allo stesso. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilita' per danno erariale, comporta responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:

  • a)sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
  • b)ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  • c)ovvero e' comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle ((Linee guida)). E' in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax;
  • d)ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. ((I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b),)) provvedono ad istituire e pubblicare ((nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi)) almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. ((Le pubbliche amministrazioni)) utilizzano per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.

Testo vigente dal 27 gennaio 2018

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 gennaio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 14 settembre 2016 al 27 gennaio 2018. 14 parole tolte, 27 parole aggiunte in 3 capoversi.

aggiunto: Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta …

c) ovvero e' comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle tolto: regole tecniche di cui all'articolo 71 aggiunto: Linee guida. E' in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax;

d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. tolto: Le pubbliche amministrazioni e gli altri aggiunto: I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, aggiunto: lettere a) e b), provvedono ad istituire e pubblicare nell'Indice tolto: PA aggiunto: dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. tolto: La aggiunto: Le pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti la …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art47 · fonte del testo

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