Art. 37 c.a.d. — Cessazione dell'attività

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 gennaio 2011 al 14 settembre 2016. Leggi il testo vigente →

Il certificatore qualificato o accreditato che intende cessare l'attivita' deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al ((DigitPA)) e informare senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati. Il certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o l'annullamento della stessa. L'indicazione di un certificatore sostitutivo evita la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione. Il certificatore di cui al comma 1 indica altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione. Il ((DigitPA)) rende nota la data di cessazione dell'attivita' del certificatore accreditato tramite l'elenco di cui all'articolo 29, comma 6. (( Qualora il certificatore qualificato cessi la propria attivita' senza indicare, ai sensi del comma 2, un certificatore sostitutivo e non si impegni a garantire la conservazione e la disponibilita' della documentazione prevista dagli articoli 33 e 32, comma 3, lettera j) e delle ultime liste di revoca emesse, deve provvedere al deposito presso DigitPA che ne garantisce la conservazione e la disponibilita'. ))

Testo in vigore dal 25 gennaio 2011 al 14 settembre 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 gennaio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 16 maggio 2005 al 25 gennaio 2011. 2 parole tolte, 64 parole aggiunte.

Il certificatore qualificato o accreditato che intende cessare l'attivita' deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al tolto: CNIPA aggiunto: DigitPA e informare senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che … comma 1 indica altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione. Il tolto: CNIPA aggiunto: DigitPA rende nota la data di cessazione dell'attivita' del certificatore accreditato tramite l'elenco di cui all'articolo 29, comma 6aggiunto: . Qualora il certificatore qualificato cessi la propria attivita' senza indicare, ai sensi del comma 2, un certificatore sostitutivo e non si impegni a garantire la conservazione e la disponibilita' della documentazione prevista dagli articoli 33 e 32, comma 3, lettera j) e delle ultime liste di revoca emesse, deve provvedere al deposito presso DigitPA che ne garantisce la conservazione e la disponibilita'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art37 · fonte del testo

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