Art. 35 c.a.d. — Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma qualificata

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I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave privata:

  • a)sia riservata;
  • b)non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni;
  • c)possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da parte di terzi. I dispositivi sicuri e le procedure di cui al comma 1 devono garantire l'integrita' dei documenti informatici a cui la firma si riferisce. I documenti informatici devono essere presentati al titolare, prima dell'apposizione della firma, chiaramente e senza ambiguita', e si deve richiedere conferma della volonta' di generare la firma secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71. (( Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con procedura automatica. La firma con procedura automatica e' valida se apposta previo consenso del titolare all'adozione della procedura medesima. I dispositivi sicuri di firma devono essere dotati di certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale di cui al comma 5. )) La conformita' dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma qualificata prescritti dall'allegato III della direttiva 1999/93/CE e' accertata, in Italia, ((dall'Organismo di certificazione della sicurezza informatica)) in base allo schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione, fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri delle comunicazioni, delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze. ((L'attuazione dello schema nazionale non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.)) Lo schema nazionale puo' prevedere altresi' la valutazione e la certificazione relativamente ad ulteriori criteri europei ed internazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti al settore suddetto. (( La conformita' di cui al comma 5 e' inoltre riconosciuta se accertata da un organismo all'uopo designato da un altro Stato membro e notificato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 1999/93/CE. ))

Testo in vigore dal 25 gennaio 2011 al 19 dicembre 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 gennaio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 16 maggio 2005 al 25 gennaio 2011. 94 parole tolte, 32 parole aggiunte.

… secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con procedura automatica. tolto: L'apposizione di firme aggiunto: La firma con procedura automatica e' valida se tolto: l'attivazione aggiunto: apposta previo consenso del titolare all'adozione della procedura medesima tolto: e' chiaramente riconducibile alla volonta' del titolare e lo stesso renda palese la sua adozione in relazione al singolo documento firmato automaticamente. I dispositivi sicuri di firma tolto: sono sottoposti alla valutazione e aggiunto: devono essere dotati di certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale tolto: per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione di aggiunto: di cui al comma 5. La conformita' dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma qualificata prescritti dall'allegato III della direttiva 1999/93/CE e' accertata, in Italia, aggiunto: dall'Organismo di certificazione della sicurezza informatica in base allo schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel … concerto con i Ministri delle comunicazioni, delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze. tolto: Lo schema nazionale la cui attuazione aggiunto: L'attuazione dello schema nazionale non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato tolto: ed individua l'organismo pubblico incaricato di accreditare i centri di valutazione e di certificare le valutazioni di sicurezza. Lo schema nazionale puo' prevedere altresi' la valutazione e la certificazione relativamente ad ulteriori criteri europei ed internazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti al settore suddetto. La conformita' tolto: ai requisiti di sicurezza dei dispositivi sicuri per la creazione di una firma qualificata a quanto prescritto dall'allegato III della direttiva 1999/93/CE aggiunto: di cui al comma 5 e' inoltre riconosciuta se tolto: certificata aggiunto: accertata da un organismo all'uopo designato da un altro Stato membro e notificato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva tolto: stessa aggiunto: 1999/93/CE.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art35 · fonte del testo

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