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Il titolare del certificato di firma e' tenuto ((ad assicurare la custodia del dispositivo di firma e)) ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri ((; e' altresi' tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma.)) ((...)) Il certificatore e' tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno (( a terzi.)) Il certificatore che rilascia, ai sensi dell'articolo 19, certificati qualificati deve inoltre:

  • a)provvedere con certezza alla identificazione della persona che fa richiesta della certificazione;
  • b)rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi o nei casi stabiliti dalle regole tecniche di cui all'articolo 71, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
  • c)specificare, nel certificato qualificato su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, i poteri di rappresentanza o altri titoli relativi all'attivita' professionale o a cariche rivestite, previa verifica della documentazione presentata dal richiedente che attesta la sussistenza degli stessi;
  • d)attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 71;
  • e)informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi e sulle caratteristiche e sulle limitazioni d'uso delle firme emesse sulla base del servizio di certificazione;
  • f)non rendersi depositario di dati per la creazione della firma del titolare;
  • g)procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca e della sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri del titolare medesimo, di perdita del possesso o della compromissione del dispositivo di firma, di provvedimento dell'autorita', di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacita' del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71;
  • h)garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati elettronici sicuro e tempestivo nonche' garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro degli elenchi dei certificati di firma emessi, sospesi e revocati;
  • i)assicurare la precisa determinazione della data e dell'ora di rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici;
  • j)tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni relative al certificato qualificato dal momento della sua emissione almeno per (( venti anni)) anche al fine di fornire prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari;
  • k)non copiare, ne' conservare, le chiavi private di firma del soggetto cui il certificatore ha fornito il servizio di certificazione;
  • l)predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le informazioni utili ai soggetti che richiedono il servizio di certificazione, tra cui in particolare gli esatti termini e condizioni relative all'uso del certificato, compresa ogni limitazione dell'uso, l'esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie; dette informazioni, che possono essere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte in linguaggio chiaro ed essere fornite prima dell'accordo tra il richiedente il servizio ed il certificatore;
  • m)utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei certificati con modalita' tali da garantire che soltanto le persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche, che l'autenticita' delle informazioni sia verificabile, che i certificati siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato e che l'operatore possa rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti di sicurezza. Su richiesta, elementi pertinenti delle informazioni possono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul certificato. Il certificatore e' responsabile dell'identificazione del soggetto che richiede il certificato qualificato di firma anche se tale attivita' e' delegata a terzi. Il certificatore raccoglie i dati personali solo direttamente dalla persona cui si riferiscono o previo suo esplicito consenso, e soltanto nella misura necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato, fornendo l'informativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza l'espresso consenso della persona cui si riferiscono.

Testo in vigore dal 14 maggio 2006 al 25 gennaio 2011

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Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 14 maggio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 16 maggio 2005 al 14 maggio 2006. 22 parole tolte, 18 parole aggiunte in 2 capoversi.

Il titolare del certificato di firma e' tenuto ad aggiunto: assicurare la custodia del dispositivo di firma e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri tolto: ed a custodire e utilizzareaggiunto: ; e' altresi' tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma tolto: con la diligenza del buon padre di famigliaaggiunto: .... Il certificatore e' tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno tolto: ad altri, ivi incluso il titolare del certificato aggiunto: a terzi. Il certificatore che rilascia, ai sensi dell'articolo 19, certificati qualificati deve inoltre:

j) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni relative al certificato qualificato dal momento della sua emissione almeno per tolto: dieci aggiunto: venti anni anche al fine di fornire prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art32 · fonte del testo

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