Codice dell’ambiente

Art. 318 t.u.a. — norme transitorie e finali

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Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 317, comma 6, continua ad applicarsi il decreto del ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) 14 ottobre 2003. Sono abrogati:

  • a)l'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ad eccezione del comma 5;
  • b)l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  • c)l'articolo 1, commi 439, 440, 441, 442 e 443 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. In attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2004/35/CE, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attivita' produttive, sono adottate misure per la definizione di idonee forme di garanzia e per lo sviluppo dell'offerta dei relativi strumenti, in modo da consentirne l'utilizzo da parte degli operatori interessati ai fini dell'assolvimento delle responsabilita' ad essi incombenti ai sensi della parte sesta del presente decreto. Quando un danno ambientale riguarda o puo' riguardare una pluralita' di Stati membri dell'Unione europea, il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) coopera, anche attraverso un appropriato scambio di informazioni, per assicurare che sia posta in essere un'azione di prevenzione e, se necessario, di riparazione di tale danno ambientale. In tale ipotesi, quando il danno ambientale ha avuto origine nel territorio italiano, il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) fornisce informazioni sufficienti agli Stati membri potenzialmente esposti ai suoi effetti. Se il Ministro individua entro i confini del territorio nazionale un danno la cui causa si e' invece verificata al di fuori di tali confini, esso ne informa la Commissione europea e qualsiasi altro Stato membro interessato; il Ministro puo' raccomandare l'adozione di misure di prevenzione o di riparazione e puo' cercare, ai sensi della parte sesta del presente decreto, di recuperare i costi sostenuti in relazione all'adozione delle misur e di prevenzione o riparazione.

Testo in vigore dal 26 agosto 2010 al 29 maggio 2015

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 26 agosto 2010

Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 2006 al 26 agosto 2010. 12 parole aggiunte in 2 capoversi.

Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 317, comma 6, continua ad applicarsi il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio aggiunto: e del mare 14 ottobre 2003. Sono abrogati:

… Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio aggiunto: e del mare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attivita' produttive, … pluralita' di Stati membri dell'Unione europea, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio aggiunto: e del mare coopera, anche attraverso un appropriato scambio di informazioni, per assicurare che sia posta … ha avuto origine nel territorio italiano, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio aggiunto: e del mare fornisce informazioni sufficienti agli Stati membri potenzialmente esposti ai suoi effetti. Se il …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art318 · fonte del testo

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