Codice dell’ambiente

Art. 29 t.u.a. — Sistema sanzionatorio

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La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, l'autorita' competente esercita il controllo sull'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto nonche' sull'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilita' e di valutazione. Per l'effettuazione dei controlli l'autorita' competente puo' avvalersi, nel quadro delle rispettive competenze, del sistema agenziale. Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle fasi di verifica di assoggettabilita' e di valutazione, l'autorita' competente, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalita'. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorita' competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese e' effettuato con le modalita' e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. Nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilita' o di valutazione in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, nonche' nel caso di difformita' sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, l'autorita' competente, valutata l'entita' del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e puo' disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalita'. In caso di inottemperanza, l'autorita' competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese e' effettuato con le modalita' e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. In caso di annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela di autorizzazioni o concessioni rilasciate previa valutazione di impatto ambientale o di annullamento del giudizio di compatibilita' ambientale, i poteri di cui al comma 4 sono esercitati previa nuova valutazione di impatto ambientale. Resta, in ogni caso, salva l'applicazione di sanzioni previste dalle norme vigenti.

Testo in vigore dal 13 febbraio 2008 al 21 luglio 2017

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Citate insieme nelle massime

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Che cosa è cambiato dal 13 febbraio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 2006 al 13 febbraio 2008. 291 parole tolte, 405 parole aggiunte.

tolto: Il soggetto interessato che intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'opera o intervento progettato puo' presentare all'autorita' competente osservazioni scritte su tale progetto, soggetto alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, nel termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 28, comma 2, lettera b). Il giudizio di compatibilita' ambientale considera, contestualmente, singolarmente o per gruppi, tali osservazioni, i pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e le altre eventuali osservazioni del pubblico. L'autorita' competente alla valutazione dell'impatto ambientale puo' disporre lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio presentato dal committente o proponente, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni del pubblico. L'inchiesta di cui al comma 2 sospende il termine di cui all'articolo 31, comma 1, e si conclude entro il sessantesimo giorno da quello nel quale essa e' stata indetta, qualunque sia lo stadio nel quale si trovano le operazioni previste. Entro lo stesso termine, l'autorita' competente redige una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti e valutati ai fini del giudizio di cui all'articolo 31. Il committente o proponente, qualora non abbia luogo l'inchiestaaggiunto: La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, l'autorita' competente esercita il controllo sull'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto nonche' sull'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilita' e di valutazione. Per l'effettuazione dei controlli l'autorita' competente puo' avvalersi, nel quadro delle rispettive competenze, del sistema agenziale. Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle fasi di verifica di assoggettabilita' e di valutazione, l'autorita' competente, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalita'. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorita' competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese e' effettuato con le modalita' e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. Nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilita' o di valutazione in violazione delle disposizioni di cui al tolto: comma 2, puo', anche su propria richiesta, essere chiamato dall'autorita' competente, prima della conclusione della procedura, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio e' acquisito e valutato ai fini del giudizio di cui all'articolo 31. Quando il committente o proponente intenda uniformare, in tutto o in parte, il progetto ai pareri o osservazioni, oppure ai rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio, ne fa richiesta all'autorita' competente, indicando il tempo necessario. La richiesta sospende tutti i termini della procedura, che riprendono il loro corso con il deposito del progetto modificato aggiunto: presente Titolo III, nonche' nel caso di difformita' sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, l'autorita' competente, valutata l'entita' del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e puo' disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalita'. In caso di inottemperanza, l'autorita' competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese e' effettuato con le modalita' e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. In caso di annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela di autorizzazioni o concessioni rilasciate previa valutazione di impatto ambientale o di annullamento del giudizio di compatibilita' ambientale, i poteri di cui al comma 4 sono esercitati previa nuova valutazione di impatto ambientale. Resta, in ogni caso, salva l'applicazione di sanzioni previste dalle norme vigenti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art29 · fonte del testo

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