Codice dell’ambiente

Art. 279 t.u.a. — sanzioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 agosto 2010 al 11 aprile 2014. Leggi il testo vigente →

(( Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata e' punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena e' punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, e' assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorita' competente. )) (( Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorita' competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. )) Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attivita' senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, ((comma 6)), o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro. Chi non comunica all'autorita' competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, ((comma 6)), e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorita' indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere e' sempre disposta in caso di recidiva.

Testo in vigore dal 26 agosto 2010 al 11 aprile 2014

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Che cosa è cambiato dal 26 agosto 2010

Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 2006 al 26 agosto 2010. 79 parole tolte, 83 parole aggiunte.

Chi inizia a installare o esercisce tolto: un impianto e chi esercita una attivita' aggiunto: uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio tolto: dell'impianto o dell'attivita' con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesatolto: , revocata o dopo l'ordine di chiusura dell'impianto o di cessazione dell'attivita' aggiunto: o revocata e' punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da tolto: duecentocinquantotto euro a milletrentadue euro. Chi sottopone un impianto a aggiunto: 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena e' punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8tolto: , e' punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda fino a milletrentadue euro; chi sottopone un impiantoaggiunto: . Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista tolto: dal citato articolo aggiunto: dall'articolo 269, comma 8, e' tolto: punito con la pena dell'ammenda fino a mille euro aggiunto: assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorita' competente. Chi, nell'esercizio di tolto: un impianto o di una attivita' aggiunto: uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, tolto: dall'Allegato I aggiunto: dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla … titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a tolto: milletrentadue euro. aggiunto: 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attivita' senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma tolto: 5 o comma 15 aggiunto: 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, e' punito con l'arresto fino ad … non comunica all'autorita' competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma tolto: 5 aggiunto: 6, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a … per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da tolto: quindicimilaquattrocentonovantatre aggiunto: Quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art279 · fonte del testo

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