Codice dell’ambiente

Art. 279 t.u.a. — sanzioni

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Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata e' punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'((ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro)). Con la stessa pena e' punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 ((o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.)). Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 ((o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)), e' assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria ((da 300 euro a 1.000 euro)), alla cui irrogazione provvede l'autorita' competente. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione ((...)) stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 ((...)) e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda ((fino a 10.000 euro)). Se i valori limite ((...)) violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. (( Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorita' competente e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorita' competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. )) Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attivita' senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro. ((E' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorita' competente, chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d))). Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 8, chi non comunica all'autorita' competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una ((sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro.)). All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorita' indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere e' sempre disposta in caso di recidiva.

Testo in vigore dal 19 dicembre 2017 al 28 agosto 2020

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Confronto con la versione in vigore dal 11 aprile 2014 al 19 dicembre 2017. 37 parole tolte, 197 parole aggiunte.

Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, tolto: Chi aggiunto: chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero … punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da tolto: 258 euro a 1.032 aggiunto: 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena e' punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8tolto: . aggiunto: o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8tolto: , aggiunto: o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria tolto: pari aggiunto: da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorita' competente. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione tolto: o le prescrizioniaggiunto: ... stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 tolto: o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorita' competente ai sensi del presente titoloaggiunto: ... e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a tolto: 1.032 aggiunto: 10.000 euro. Se i valori limite tolto: o le prescrizioni violati sono contenutiaggiunto: ... violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorita' competente e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorita' competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 7, tolto: Chi aggiunto: chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attivita' senza averne dato … punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro. aggiunto: E' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorita' competente, chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d). Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 8, tolto: Chi aggiunto: chi non comunica all'autorita' competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, … per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da tolto: Quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro aggiunto: 15.500 euro a 155.000 euro.. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art279 · fonte del testo

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