Codice dell’ambiente

Art. 279 t.u.a. — sanzioni

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Chi inizia a installare o esercisce un impianto e chi esercita una attivita' in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio dell'impianto o dell'attivita' con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata o dopo l'ordine di chiusura dell'impianto o di cessazione dell'attivita' e' punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da duecentocinquantotto euro a milletrentadue euro. Chi sottopone un impianto a modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8, e' punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda fino a milletrentadue euro; chi sottopone un impianto ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dal citato articolo 269, comma 8, e' punito con la pena dell'ammenda fino a mille euro. Chi, nell'esercizio di un impianto o di una attivita', viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorita' competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attivita' senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 5 o comma 15, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro. Chi non comunica all'autorita' competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 5, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorita' indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere e' sempre disposta in caso di recidiva.

Testo in vigore dal 14 aprile 2006 al 26 agosto 2010

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art279 · fonte del testo

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