Art. 23 t.u.a. — Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti

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L'istanza e' presentata dal proponente l'opera o l'intervento all'autorita' competente. Ad essa sono allegati il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e copia dell'avviso a mezzo stampa, di cui all'articolo 24, commi 1 e 2. Dalla data della presentazione decorrono i termini per l'informazione e la partecipazione, la valutazione e la decisione. Alla domanda e' altresi' allegato l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, gia' acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento, nonche' ((...)) una copia in formato elettronico, su idoneo supporto, degli elaborati, conforme agli originali presentati. La documentazione e' depositata ((su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficolta' di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo,)) ((...)), a seconda dei casi, presso gli uffici dell'autorita' competente, delle regioni, delle province e dei comuni il cui territorio sia anche solo parzialmente interessato dal progetto o dagli impatti della sua attuazione. ((4. Entro trenta giorni l'autorita' competente verifica la completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'art. 33. Qualora l'istanza risulti incompleta, l'autorita' competente richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a trenta giorni e comunque correlato alla complessita' delle integrazioni richieste. In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti e, l'istanza si intende ritirata. E' fatta salva la facolta' per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessita' della documentazione da presentare))

Testo in vigore dal 26 agosto 2010 al 21 luglio 2017

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 234/2009

    Questione infondata
    23 luglio 2009

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, censurato, in riferimento agli artt. 11, 76 e 117, commi primo e quinto, Cost., dalle Regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ed Emilia-Romagna, nella parte in cui esclude dalla VIA i progetti relativi ad opere ed interventi destinati a scopi di protezione civile, come pure i progetti relativi ad opere di carattere temporaneo. Premesso che le ricorrenti, pur considerando pienamente satisfattiva delle proprie ragioni la disciplina contenuta nel d.lgs. correttivo n. 4 del 2008, hanno comunque sostenuto che non possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante la possibilità che l'impugnata disciplina abbia prodotto medio tempore qualche effetto, assume valore assorbente l'insussistenza della dedotta violazione del diritto comunitario, poiché la direttiva n. 85/337/CEE non inibisce allo Stato, nell'esercizio di una scelta libera del legislatore nazionale, di prevedere in modo non irragionevole l'esclusione della suddetta valutazione di impatto ambientale per opere di particolare rilievo quali quelle destinate alla protezione civile o aventi carattere meramente temporaneo.

    Art. 23 t.u.a. · Art. 117 cost. · Art. 11 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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  14. 14 aprile 2006 — 13 febbraio 2008testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 26 agosto 2010

Confronto con la versione in vigore dal 13 febbraio 2008 al 26 agosto 2010. 26 parole tolte, 118 parole aggiunte.

… acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento, nonche' tolto: diaggiunto: ... una copia in formato elettronico, su idoneo supporto, degli elaborati, conforme agli originali presentati. La documentazione e' depositata tolto: in un congruo numero di copie aggiunto: su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficolta' di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo,..., a seconda dei casi, presso gli uffici dell'autorita' competente, delle regioni, delle province … territorio sia anche solo parzialmente interessato dal progetto o dagli impatti della sua attuazione. aggiunto: 4. Entro trenta giorni l'autorita' competente verifica la completezza della documentazionetolto: . Qualora questa risulti incompleta viene restituita al proponente con l'indicazione degli elementi mancanti aggiunto: e l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'art. 33. Qualora l'istanza risulti incompleta, l'autorita' competente richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a trenta giorni e comunque correlato alla complessita' delle integrazioni richieste. In tal caso tolto: il progetto si intende non presentato. aggiunto: i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti e, l'istanza si intende ritirata. E' fatta salva la facolta' per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessita' della documentazione da presentare

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art23 · fonte del testo

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