Art. 23 t.u.a. — Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti

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Sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale:

  • a)i progetti di cui all'elenco A dell'Allegato III alla parte seconda del presente decreto, ovunque ubicati;
  • b)i progetti di cui all'elenco B dell'Allegato III alla parte seconda del presente decreto che ricadano, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;
  • c)i progetti elencati di cui all'elenco B dell'Allegato III alla parte seconda del presente decreto che non ricadano in aree naturali protette, ma che, sulla base degli elementi indicati nell'Allegato IV alla parte seconda del presente decreto, a giudizio dell'autorita' competente richiedano ugualmente lo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale;
  • d)i progetti di specifiche opere o interventi per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia espressamente prescritta dalle leggi speciali di settore che disciplinano dette opere o interventi. Per i progetti di opere o di interventi di cui al comma 1, lettera a), ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento. La medesima procedura si applica anche agli interventi su opere gia' esistenti, non rientranti nelle categorie del comma 1, qualora da tali interventi derivi un'opera che rientra nelle categorie stesse. Si applica altresi' alle modifiche sostanziali di opere ed interventi rientranti nelle categorie di cui al comma 1, lettere a) e b). Possono essere esclusi dal campo di applicazione del presente titolo i progetti di seguito elencati che, a giudizio dell'autorita' competente, non richiedano lo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale:
  • a)i progetti relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale;
  • b)i progetti relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a scopi di protezione civile, oppure disposti in situazioni di necessita' e d'urgenza a scopi di salvaguardia dell'incolumita' delle persone da un pericolo imminente o a seguito di calamita';
  • c)i progetti relativi ad opere di carattere temporaneo, ivi comprese quelle necessarie esclusivamente ai fini dell'esecuzione di interventi di bonifica autorizzati. Per i progetti di cui ai commi 1, lettera c), e 4, lettere a), b) e c), si applica la procedura di verifica di cui all'articolo 32. Nel corso di tale procedura di verifica, per i progetti di cui al comma 4 l'autorita' competente comunica alla Commissione europea, prima del rilascio dell'eventuale esenzione, i motivi che giustificano tale esenzione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c), della direttiva 85/337/CEE. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13, per i progetti aeroportuali assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto tale procedura tiene conto delle prescrizioni definite nell'allegato 2 del medesimo decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13. Nel caso di opere ed interventi di somma urgenza destinati esclusivamente alla difesa nazionale di cui al comma 4, lettera a), il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio dispone, su proposta del Ministro della difesa, l'esenzione da ogni verifica di compatibilita' ambientale soltanto per i progetti relativi a lavori coperti da segreto di Stato.

Testo in vigore dal 14 aprile 2006 al 13 febbraio 2008

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 178/2019

    Parametro
    16 luglio 2019

    1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettere a) e b), della legge della Regione Puglia 16 luglio 2018, n. 32 (Disciplina in materia di emissioni odorigene); 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge reg. Puglia n. 32 del 2018; 3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettere c) e d), 3, 4,…

    Art. 117 t.u.a. · Art. 7-bis t.u.a. · Art. 19 t.u.a. · Art. 22 t.u.a.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art23 · fonte del testo

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