Art. 206-bis t.u.a. — Vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti

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Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui alla parte quarta del presente decreto con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantita' e della pericolosita' dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza ed all'economicita' della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonche' alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

  • a)vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio ((anche tramite audit nei confronti dei sistemi di gestione dei rifiuti di cui ai Titoli I, II e III della parte quarta del presente decreto));
  • b)provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento ((periodico di misure)) sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti, anche attraverso l'elaborazione di linee guida sulle modalita' di gestione dei rifiuti per migliorarne ((la qualita' e la riciclabilita', al fine di promuovere la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione, la preparazione al riutilizzo, il riutilizzo, i sistemi di restituzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti;))
  • c)analizza le relazioni annuali dei sistemi di gestione dei rifiuti di cui al Titolo II e al Titolo III della parte quarta del presente decreto, verificando le misure adottate e il raggiungimento degli obiettivi, rispetto ai target stabiliti dall'Unione europea e dalla normativa nazionale di settore, al fine di accertare il rispetto della responsabilita' estesa del produttore da parte dei produttori e degli importatori di beni;
  • d)provvede al riconoscimento dei sistemi autonomi di cui al Titolo II e al Titolo III della parte quarta del presente decreto;
  • e)controlla il raggiungimento degli obiettivi previsti negli accordi di programma ai sensi dell'articolo 219-bis e ne monitora l'attuazione;
  • f)verifica l'attuazione del Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225 e, qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti, predispone lo stesso;
  • g)effettua il monitoraggio dell'attuazione del Programma Nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180;
  • g-bis)((LETTERA NON PIU' PREVISTA DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77));
  • g-ter)((LETTERA NON PIU' PREVISTA DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77));
  • g-quater)((LETTERA NON PIU' PREVISTA DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77));
  • g-quinquies)((LETTERA NON PIU' PREVISTA DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77));
  • h)verifica il funzionamento dei sistemi istituiti ai sensi degli articoli 178-bis e 178-ter, in relazione agli obblighi derivanti dalla responsabilita' estesa del produttore e al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in materia di rifiuti. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 221. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 221. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'ISPRA, a tal fine utilizzando le risorse di cui al comma 6. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 221. All'onere derivante dall'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al comma 4 dell'articolo 178-ter e al presente articolo, pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di inflazione, provvedono, tramite contributi di pari importo complessivo, il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 224, i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e i Consorzi di cui agli articoli 233, 234, ((...)) 236 nonche' quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228 ((, e i sistemi di cui agli articoli 178-bis e 178-ter)). Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, determina l'entita' del predetto onere da porre in capo ai Consorzi e soggetti predetti. Dette somme sono versate dal Consorzio Nazionale Imballaggi e dagli altri soggetti e Consorzi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e della finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Testo in vigore dal 1 giugno 2021 al 31 luglio 2021

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Che cosa è cambiato dal 1 giugno 2021

Confronto con la versione in vigore dal 26 settembre 2020 al 1 giugno 2021. 241 parole tolte, 279 parole aggiunte in 13 capoversi.

a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio aggiunto: anche tramite audit nei confronti dei sistemi di gestione dei rifiuti di cui ai Titoli I, II e III della parte quarta del presente decreto;

b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento tolto: permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione, nonche' alla definizione ed all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento aggiunto: periodico di misure sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti, anche attraverso l'elaborazione di linee guida sulle modalita' di gestione dei rifiuti per migliorarne tolto: efficacia, efficienza e qualita', per aggiunto: la qualita' e la riciclabilita', al fine di promuovere la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione, aggiunto: la preparazione al riutilizzo, il riutilizzo, i sistemi di restituzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti;

c) tolto: predispone il Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225 qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti aggiunto: analizza le relazioni annuali dei sistemi di gestione dei rifiuti di cui al Titolo II e al Titolo III della parte quarta del presente decreto, verificando le misure adottate e il raggiungimento degli obiettivi, rispetto ai target stabiliti dall'Unione europea e dalla normativa nazionale di settore, al fine di accertare il rispetto della responsabilita' estesa del produttore da parte dei produttori e degli importatori di beni;

d) tolto: verifica l'attuazione del Programma generale di cui all'articolo 225 ed aggiunto: provvede al riconoscimento dei sistemi autonomi di cui al Titolo II e al Titolo III della parte quarta del presente decreto;

aggiunto: e) controlla il raggiungimento degli obiettivi tolto: di recupero e di riciclaggio aggiunto: previsti negli accordi di programma ai sensi dell'articolo 219-bis e ne monitora l'attuazione;

tolto: e) verifica i costi di gestione dei rifiuti, delle diverse componenti dei costi medesimi e delle modalita' di gestione ed effettua analisi comparative tra i diversi ambiti di gestione, evidenziando eventuali anomalieaggiunto: f) verifica l'attuazione del Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225 e, qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti, predispone lo stesso;

tolto: f) verifica livelli di qualita' dei servizi erogati;

tolto: g) predispone, un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareaggiunto: g) effettua il monitoraggio dell'attuazione del Programma Nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180;

Mostra gli altri 5 capoversi cambiati

g-bis) tolto: elabora i parametri per l'individuazione dei costi standard, comunque nel rispetto del procedimento di determinazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e la definizione di un sistema tariffario equo e trasparente basato sul principio dell'ordinamento dell'Unione europea "chi inquina paga" e sulla copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento aggiunto: LETTERA NON PIU' PREVISTA DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77;

g-ter) tolto: elabora uno o piu' schemi tipo di contratto di servizio di cui all'articolo 203 aggiunto: LETTERA NON PIU' PREVISTA DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77;

g-quater) tolto: verifica il rispetto dei termini di cui all'articolo 204, segnalando le inadempienze al Presidente del Consiglio dei ministri aggiunto: LETTERA NON PIU' PREVISTA DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77;

g-quinquies) tolto: verifica il aggiunto: LETTERA NON PIU' PREVISTA DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77;

aggiunto: h) verifica il funzionamento dei sistemi istituiti ai sensi degli articoli 178-bis e 178-ter, in relazione agli obblighi derivanti dalla responsabilita' estesa del produttore e al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in materia di rifiuti tolto: e accerta il rispetto della responsabilita' estesa del produttore da parte dei produttori e degli importatori di beni. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 221. COMMA ABROGATO DALLA L. … 3, lettere a) e c) e i Consorzi di cui agli articoli 233, 234, tolto: 235,aggiunto: ... 236 nonche' quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228aggiunto: , e i sistemi di cui agli articoli 178-bis e 178-ter. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art206bis · fonte del testo

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