Art. 206-bis t.u.a. — Vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti

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Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui alla parte quarta del presente decreto con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantita' e della pericolosita' dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza ed all'economicita' della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonche' alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

  • a)vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
  • b)provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione, nonche' alla definizione ed all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti, anche attraverso l'elaborazione di linee guida sulle modalita' di gestione dei rifiuti per migliorarne efficacia, efficienza e qualita', per promuovere la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti;
  • c)predispone il Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225 qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti;
  • d)verifica l'attuazione del Programma generale di cui all'articolo 225 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio;
  • e)verifica i costi di gestione dei rifiuti, delle diverse componenti dei costi medesimi e delle modalita' di gestione ed effettua analisi comparative tra i diversi ambiti di gestione, evidenziando eventuali anomalie;
  • f)verifica livelli di qualita' dei servizi erogati;
  • g)predispone, un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
  • g-bis)elabora i parametri per l'individuazione dei costi standard, comunque nel rispetto del procedimento di determinazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e la definizione di un sistema tariffario equo e trasparente basato sul principio dell'ordinamento dell'Unione europea "chi inquina paga" e sulla copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento;
  • g-ter)elabora uno o piu' schemi tipo di contratto di servizio di cui all'articolo 203;
  • g-quater)verifica il rispetto dei termini di cui all'articolo 204, segnalando le inadempienze al Presidente del Consiglio dei ministri;
  • g-quinquies)verifica il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in materia di rifiuti e accerta il rispetto della responsabilita' estesa del produttore da parte dei produttori e degli importatori di beni. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 221. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 221. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'ISPRA, a tal fine utilizzando le risorse di cui al comma 6. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 221. All'onere derivante dall'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui ((al comma 4 dell'articolo 178-ter e al presente articolo)), pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di inflazione, provvedono, tramite contributi di pari importo complessivo, il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 224, i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e i Consorzi di cui agli articoli 233, 234, 235, 236 nonche' quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, determina l'entita' del predetto onere da porre in capo ai Consorzi e soggetti predetti. Dette somme sono versate dal Consorzio Nazionale Imballaggi e dagli altri soggetti e Consorzi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e della finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Testo in vigore dal 26 settembre 2020 al 1 giugno 2021

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Che cosa è cambiato dal 26 settembre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 2 febbraio 2016 al 26 settembre 2020. 1 parola tolta, 39 parole aggiunte.

aggiunto: g-quinquies) verifica il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in materia di rifiuti e accerta il rispetto della responsabilita' estesa del produttore da parte dei produttori e degli importatori di beni. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 221. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 221. tolto: 4. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di rifiuti, il … si avvale dell'ISPRA, a tal fine utilizzando le risorse di cui al comma 6aggiunto: . COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 221. All'onere derivante dall'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui aggiunto: al comma 4 dell'articolo 178-ter e al presente articolo, pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art206bis · fonte del testo

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