Art. 219-bis t.u.a. — Sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi

((Al fine di aumentare la percentuale degli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per contribuire alla transizione verso un'economia circolare, gli operatori economici, in forma individuale o in forma collettiva, adottano sistemi di restituzione con cauzione nonche' sistemi per il riutilizzo degli imballaggi)) senza causare pregiudizio alla salute umana e nel rispetto della normativa europea, senza compromettere l'igiene degli alimenti ne' la sicurezza dei consumatori, nel rispetto della normativa nazionale in materia. Al fine di perseguire le predette finalita', gli operatori economici possono stipulare appositi accordi e contratti di programma ai sensi dell'articolo 206 del presente decreto. ((1-bis. I sistemi di cui al comma 1 si applicano agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande)) ((2. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa consultazione delle associazioni delle imprese maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalita' di attuazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo. Con il medesimo regolamento sono, inoltre, previsti:

  • a)gli obiettivi annuali qualitativi e quantitativi da raggiungere;
  • b)i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggio fissati in modo da evitare ostacoli al commercio o distorsioni della concorrenza;
  • c)i termini di pagamento e le modalita' di restituzione della cauzione da versare al consumatore che restituisce l'imballaggio;
  • d)le premialita' e gli incentivi economici da riconoscere agli esercenti che adottano sistemi di restituzione con cauzione;
  • e)l'eventuale estensione delle disposizioni del presente articolo ad altre tipologie di imballaggio;
  • f)la percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi;
  • g)la promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai consumatori))

Testo vigente dal 31 luglio 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 luglio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 26 settembre 2020 al 31 luglio 2021. 72 parole tolte, 192 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: Conformemente alla gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 179, gli operatori economici adottano misure volte ad assicurare l'aumento della percentuale diaggiunto: Al fine di aumentare la percentuale degli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato tolto: anche attraverso l'utilizzo di aggiunto: per contribuire alla transizione verso un'economia circolare, gli operatori economici, in forma individuale o in forma collettiva, adottano sistemi di restituzione con cauzionetolto: , nonche' dei aggiunto: nonche' sistemi per il riutilizzo degli imballaggi senza causare pregiudizio alla salute umana e … stipulare appositi accordi e contratti di programma ai sensi dell'articolo 206 del presente decreto. tolto: Con aggiunto: 1-bis. I sistemi di cui al comma 1 si applicano agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande 2. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro tolto: dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiunto: della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tolto: sono adottate misure atte ad incentivare forme di riutilizzo attraverso, tra l'altro aggiunto: entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa consultazione delle associazioni delle imprese maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalita' di attuazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo. Con il medesimo regolamento sono, inoltre, previsti:

tolto: 1) la fissazione di obiettivi qualitativi e/ o quantitativiaggiunto: a) gli obiettivi annuali qualitativi e quantitativi da raggiungere;

aggiunto: b) i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggio fissati in modo da evitare ostacoli al commercio o distorsioni della concorrenza;

tolto: 2) l'impiego di premialita' e di incentivi economiciaggiunto: c) i termini di pagamento e le modalita' di restituzione della cauzione da versare al consumatore che restituisce l'imballaggio;

aggiunto: d) le premialita' e gli incentivi economici da riconoscere agli esercenti che adottano sistemi di restituzione con cauzione;

tolto: 3) la fissazione di unaaggiunto: e) l'eventuale estensione delle disposizioni del presente articolo ad altre tipologie di imballaggio;

aggiunto: f) la percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi;

tolto: 4aggiunto: g) la promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai consumatoritolto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art219bis · fonte del testo

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