Codice dell’ambiente

Art. 20 t.u.a. — Consultazione preventiva

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((1. Il proponente ha la facolta' di richiedere, prima di presentare il progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), una fase di confronto con l'autorita' competente al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per la redazione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l'autorita' competente trasmette al proponente il proprio parere.)) 134

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104

112

Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017". Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente".

D.L. 16 luglio 2020, n. 76

134

Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ha disposto (con l'art. 50, comma 3) che la presente modifica si applica alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L.

Testo in vigore dal 17 luglio 2020 al 1 giugno 2021

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 2017 al 17 luglio 2020. 57 parole tolte, 35 parole aggiunte.

aggiunto: 1. Il proponente ha la facolta' di richiedere, tolto: in qualunque momento aggiunto: prima di presentare il progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), una fase di confronto con l'autorita' competente al fine di definire la portata tolto: delle informazioni e il relativo aggiunto: e il livello di dettaglio tolto: degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento del procedimento di VIA aggiunto: delle informazioni necessarie da considerare per la redazione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali. tolto: 2. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l'autorita' competentetolto: , entro trenta giorni dalla presentazione della proposta, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, assicurando che il livello di dettaglio degli elaborati progettuali sia di qualita' sufficientemente elevata e tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali aggiunto: trasmette al proponente il proprio parere.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 16 luglio 2020, n. 76

    Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ha disposto (con l'art. 50, comma 3) che la presente modifica si applica alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art20 · fonte del testo

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