Codice dell’ambiente

Art. 20 t.u.a. — Consultazione preventiva

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Il proponente trasmette all'autorita' competente il progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale e una loro copia conforme in formato elettronico su idoneo supporto nel caso di progetti:

  • a)elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di due anni;
  • b)inerenti modifiche dei progetti elencati negli allegati II che comportino effetti negativi apprezzabili per l'ambiente, nonche' quelli di cui all'allegato IV secondo le modalita' stabilite dalle Regioni e dalle province autonome, tenendo conto dei commi successivi del presente articolo. Dell'avvenuta trasmissione e' dato sintetico avviso, a cura del proponente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i progetti di competenza statale, nel Bollettino Ufficiale della regione per i progetti di rispettiva competenza, nonche' all'albo pretorio dei comuni interessati. Nell'avviso sono indicati il proponente, l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto, il luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali e' possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti e' depositata presso i comuni ove il progetto e' localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione e' depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto e' localizzato. I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorita' competente. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse puo' far pervenire le proprie osservazioni. L'autorita' competente nei successivi quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto e tenuto conto dei risultati della consultazione, verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi apprezzabili sull'ambiente. Entro la scadenza del termine l'autorita' competente deve comunque esprimersi. Se il progetto non ha impatti ambientali significativi o non costituisce modifica sostanziale, l'autorita' compente dispone l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni. Se il progetto ha possibili impatti significativi o costituisce modifica sostanziale si applicano le disposizioni degli articoli da 21 a 28. Il provvedimento di assoggettabilita', comprese le motivazioni, e' pubblico a cura dell'autorita' competente mediante:
  • a)un sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione o della provincia autonoma;
  • b)con la pubblicazione integrale sul sito web dell'autorita' competente.

Testo in vigore dal 13 febbraio 2008 al 26 agosto 2010

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Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 13 febbraio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 2006 al 13 febbraio 2008. 165 parole tolte, 389 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Per i piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica in sede statale, la fase preliminare di cui all'articolo 9, comma 4, avviene in contraddittorio tra il proponente e la Commissione di cui all'articolo 6. Ai fini di cui al comma 1, il proponente interessato ha la facolta' di richiedere direttamente al vicepresidente competente la costituzione, secondo i criteri di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, di apposita sottocommissione con la quale interloquire. Al termine della fase preliminare, la sottocommissione incaricata, sentite, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 5, le regioni territorialmente interessate, redige un verbale indicante puntualmente tutte le informazioni che debbono essere incluse nel rapporto ambientale ed il relativo livello di dettaglio. Con lo stesso verbale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del piano o programma proposto, possono essere precisate le modalita' di informazione anche in deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 16. Alla sottocommissione incaricata per la fase preliminare compete anche l'istruttoria di cui all'articolo 17aggiunto: Il proponente trasmette all'autorita' competente il progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale e una loro copia conforme in formato elettronico su idoneo supporto nel caso di progetti:

aggiunto: a) elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di due anni;

aggiunto: b) inerenti modifiche dei progetti elencati negli allegati II che comportino effetti negativi apprezzabili per l'ambiente, nonche' quelli di cui all'allegato IV secondo le modalita' stabilite dalle Regioni e dalle province autonome, tenendo conto dei commi successivi del presente articolo. Dell'avvenuta trasmissione e' dato sintetico avviso, a cura del proponente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i progetti di competenza statale, nel Bollettino Ufficiale della regione per i progetti di rispettiva competenza, nonche' all'albo pretorio dei comuni interessati. Nell'avviso sono indicati il proponente, l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto, il luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali e' possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti e' depositata presso i comuni ove il progetto e' localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione e' depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto e' localizzato. I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorita' competente. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse puo' far pervenire le proprie osservazioni. L'autorita' competente nei successivi quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto e tenuto conto dei risultati della consultazione, verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi apprezzabili sull'ambiente. Entro la scadenza del termine l'autorita' competente deve comunque esprimersi. Se il progetto non ha impatti ambientali significativi o non costituisce modifica sostanziale, l'autorita' compente dispone l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni. Se il progetto ha possibili impatti significativi o costituisce modifica sostanziale si applicano le disposizioni degli articoli da 21 a 28. Il provvedimento di assoggettabilita', comprese le motivazioni, e' pubblico a cura dell'autorita' competente mediante:

aggiunto: a) un sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione o della provincia autonoma;

aggiunto: b) con la pubblicazione integrale sul sito web dell'autorita' competente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art20 · fonte del testo

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